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Notizie dalla Liguria

Il Tar di Sicilia accoglie il ricorso dell'Aiop

C'era un errore di calcolo e la riduzione incideva solo sui privati. Secondo il Vice Presidente nazionale Aiop e Presidente Aiop Sicilia, Barbara Cittadini: "Registro, non senza soddisfazione, la sentenza del Tar. Mi auguro che possa costituire presupposto e nuova base per la programmazione della rete ospedaliera regionale. Affinché questa possa, finalmente, essere impostata su una reale e virtuosa collaborazione tra amministrazione e operatori del settore ed abbia come unico obiettivo quello di garantire ai siciliani un sistema sanitario efficiente e di qualità".

La cardiochirurgia italiana rischia il collasso

La cardiochirurgia Italiana negli ultimi dieci anni ha modificato il suo aspetto in funzione di quella che è stata l’evoluzione della popolazione e del trattamento medico ed interventistico. La terapia medica e lo stile di vita dei pazienti sono sicuramente migliorati e l’impiego di procedure trancutane e èaumentato in modo considerevole. Si è passati infatti, da un numero di angioplastiche coronariche di 87.622 nel 2003 a 14.1712 nel 2013. Nella pratica cardiologica sono entrati nuovi mezzi di trattamento non presenti 10 anni fa,come ad esempio l’impianto di valvola aortica per via percutanea, e nel solo2013 sono stati trattati con questa metodica 1.743 pazienti.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento in caso di condanna penale per fatti extralavorativi
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Legittimo il licenziamento in caso di condanna penale per fatti extralavorativi

Cass. Civ. Sez. Lav. 31866 dell’11 dicembre 2024.

 

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

Con la pronuncia oggi in commento la Cassazione ha affrontato il caso di un dipendente di un’azienda di trasporti pubblici, un autista di autobus, che, dopo essere stato condannato in via definitiva per reati di violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali, si è visto licenziare dal datore di lavoro. La motivazione alla base del licenziamento era l’impossibilità di mantenere un rapporto di fiducia, considerata la gravità dei reati commessi dal lavoratore e la necessità per il datore di lavoro di tutelare l’integrità morale e la sicurezza dell’ambiente lavorativo, specialmente in un settore di pubblico servizio come quello del trasporto pubblico. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la sua condanna per reati extralavorativi non fosse in alcun modo collegata all’attività lavorativa svolta, e che pertanto non dovesse giustificare una sanzione così drastica come il licenziamento. Tuttavia, la Corte di merito ha confermato la decisione del datore di lavoro, ritenendo che i comportamenti illeciti avessero compromesso irreparabilmente la fiducia reciproca. La Corte suprema di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, ha confermato la decisione della Corte di merito, dichiarando legittimo il licenziamento disciplinare.

La Corte ha innanzitutto evidenziato come la condotta illecita extralavorativa fosse suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. civ. n. 267 del 2024; n. 28368 del 2021; n. 16268 del 2015).

Correttamente quindi – secondo gli Ermellini - i giudici di merito hanno attribuito ai fatti già accertati in sede penale - in un lungo arco temporale, di plurimi fatti (non di un unico episodio) di significativa gravità (“l'atto di violenza sessuale nei confronti della moglie, i maltrattamenti con umiliazioni ed atteggiamenti prevaricatori verso la stessa, giudicati con il carattere della abitualità, nonché le lesioni personali” - una valenza di gravità tale da ledere in modo irrimediabile, alla luce delle precipue caratteristiche della prestazione richiesta al dipendente e dei suoi precedenti disciplinari, la fiducia nel futuro corretto adempimento dell’attività lavorativa.

La Cassazione ha concluso pertanto sostenendo che è sussumibile nella giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specie ove le mansioni del lavoratore, incaricato di pubblico servizio, comportino costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di autocontrollo. Pur non essendovi quindi un  automatismo tra la condanna penale e l’integrazione della giusta causa di licenziamento, la sentenza di merito ha nel caso specifico colto le implicazioni negative dei fatti penalmente illeciti sulla regolare esecuzione della prestazione, nel rispetto degli obblighi facenti capo al lavoratore e posti a tutela degli utenti del servizio pubblico; del pari, ha concluso la Suprema Corte, la Corte territoriale ha correttamente valutato – con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità - i precedenti disciplinari del lavoratore, sintomatici di insubordinazione e perdita di controllo.

Per tali motivi, è stata confermata la totale legittimità dell’operato licenziamento.

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