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INL: il regime sanzionatorio per gli istituti di conciliazione vita/lavoro
La nota INL del 06/12/2022 che riepiloga l’impianto normativo in materia di congedi e permessi per familiari e figli ed il regime sanzionatorio da applicare a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.105/2022.
Con la nota INL del 06/12/2022 sono state fornite le novità in materia di sistema sanzionatorio per gli obblighi di legge relativi alle misure introdotte per migliorare l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Il chiarimento proposto è sul D.Lgs. n.105/2022.
Nella nota sono definiti i regimi per il congedo di paternità, il divieto di licenziamento nei confronti del padre lavoratore, diritto al rientro e alla conservazione del posto, riposi permessi e congedi, permessi e riposi per i figli con grave disabilità, divieto di discriminazione, congedi parentali per assistenza figli, permessi c.d. 104 nonché le novità in materia di diritti al lavoro agile e lavoro part-time. Nel caso dei congedi parentali, l’Ispettorato chiarisce che sarà necessario verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione. Non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di 5 giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
In conclusione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce anche il regime intertemporale per l’applicabilità delle singole tutele per i casi di congedo fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.