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Bonus utenze energetiche: sgravio contributivo per i contratti di solidarietà e una tantum 150€
Recupero delle somme 2020 inerenti le agevolazioni contributive per la stipula dei contratti di solidarietà
Con il messaggio n.4135/2022 l’INPS fornisce alcune novità operative in merito allo sgravio contributivo per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà. Nel messaggio sono fornite le indicazioni per il recupero delle somme stanziate per l’anno 2020. L’Istituto fornisce la platea di aziende ed imprese interessate al recupero, difatti imprese destinatarie delle riduzioni contributive i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022.
La circolare n.127/2022 dell’INPS chiarisce gli aspetti operativi relativamente all’indennità una tantum di 150€ per la platea dei beneficiari non lavoratori dipendenti. Nello specifico sono definite le modalità di richiesta per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, pensionistici e di accompagnamento alla pensione, pensioni gestite da altri enti non INPS, beneficiari del reddito di cittadinanza, titolari di disoccupazione, indennità COVID 19, lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, nonché dottorandi e lavoratori occasionali o stagionali.
È stata pubblicata la circolare n.35/E dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni per la fruizione dei fringe benefit introdotti dal decreto Aiuti-bis. Nello specifico viene chiarito che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600. Tali erogazioni, normate dal decreto Aiuti-bis possono a parere dell’Agenzia essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. Per quanto riguarda i bonus carburante invece si specifica che essi non rientrano in tale soglia e rappresentano un’agevolazione ulteriore ed autonoma, per cui tali erogazioni non possono superare i 200€ previsti dalla norma al fine di non far concorrere tali somme nell’art-51 comma 3 del TUIR.