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Notizie dalla Liguria

Il ruolo di Aiop nella formazione continua

di Gabriele Pelissero - La formazione, soprattutto quella di rango ECM, si conferma come un'opportunità che può portare gli operatori ad innalzare i livelli qualitativi delle proprie prestazioni e performance complessive delle strutture nelle quali prestano Ia propria attività, oltre che a ridurre drasticamente i rischi connessi con l'opera quotidiana al servizio dei pazienti. L'apporto della formazione continua in medicina resta fondamentale e lo sforzo posto in essere dalla Commissione Nazionale, anche nell'organizzazione dei Forum annuali, tende a fornire a tutti gli attori del sistema (strutture, Provider, organismi istituzionali) gli strumenti più idonei per valorizzarne iI ruolo e l'importanza in un ambito così particolare e delicato.

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Notizie Aiop Nazionale

Relazione Annuale 2023 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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Relazione Annuale 2023 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Mercoledì 17 aprile u.s., il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, ha illustrato la Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2023. In particolare, l'Autorità è intervenuta nel settore sanitario.

Mercoledì 17 aprile u.s., il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, ha illustrato la Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2023.
 
In particolare, l'Autorità è intervenuta nel settore sanitario:
  • Nel 2023 l’Autorità ha svolto un’importante attività di advocacy nell’ambito dell’esercizio delle professioni sanitarie, con particolare riguardo all’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte delle strutture sanitarie private (AS 1917) e al successivo accreditamento e convenzionamento delle stesse con i Sistemi Sanitari Regionali (AS 1886 e AS 1916). 
  • Per quanto concerne le autorizzazioni dei soggetti privati alla realizzazione di strutture sanitarie e allo svolgimento delle relative attività, l’Autorità ha ribadito che la valutazione del fabbisogno regionale non può portare a ingiustificate e sproporzionate restrizioni all’esercizio di tali attività. 
  • Nell’ambito dell’esame delle richieste di autorizzazione, è necessario, infatti, che la valutazione del fabbisogno sia svolta in maniera ragionevole e proporzionata, nonché condotta in concreto dalle Regioni – a prescindere dall’esistenza di uno strumento di pianificazione generale – e preceduta e sorretta da un’idonea istruttoria in ordine alla domanda sanitaria espressa sul territorio e alla correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca nella frapposizione di ostacoli all’accesso dei potenziali concorrenti al mercato. Al contrario, l’inerzia delle Regioni, ove protratta per parecchi anni e senza l’aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno, potrebbe tradursi sostanzialmente in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all’accesso di nuovi operatori sul mercato
  • Con gli interventi in tema di accreditamento e convenzionamento delle strutture private con i SSR, tra i quali merita particolare attenzione quello diretto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (AS 1916), l’Autorità si è nuovamente espressa in merito alla prassi regionale di reiterata proroga dei contratti stipulati con soggetti privati accreditati e convenzionati, ricordando che la stessa genera una cristallizzazione delle posizioni e degli assetti di mercato. Di contro, al fine di garantire una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche e una migliore efficacia delle prestazioni sanitarie, è necessario incentivare la concorrenza nell’accesso delle strutture private all’erogazione delle prestazioni sanitarie
  • L’obiettivo dell’apertura dei sistemi di accreditamento a dinamiche concorrenziali, finalizzata a far emergere efficienze e risparmi, deve essere perseguito attraverso procedure adeguatamente pubblicizzate, che operano su base selettiva, non discriminatoria, periodica e trasparente e che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati funzionali ad una effettiva razionalizzazione della rete in convenzionamento. 
  • L’Autorità ha, infine, messo nuovamente in evidenza gli effetti negativi della definizione dei tetti di spesa in materia sanitaria prevalentemente in base al criterio della spesa storica, che consiste nell’attribuire ogni anno a ciascuna branca/struttura della ASL considerata lo stesso budget dell’anno precedente. Tale prassi produce un’ulteriore effetto di cristallizzazione delle posizioni degli operatori preesistenti sul mercato in danno di nuovi operatori e/o di strutture che potrebbero risultare maggiormente efficienti, sia in termini di contenimento dei costi che di soddisfacimento della domanda. 
  • Viceversa, fermo restando il tetto massimo di spesa, la ripartizione dei budget tra i soggetti accreditati dovrebbe avvenire in condizioni di parità e secondo criteri qualitativo-prestazionali (quali la misura delle prestazioni rese, la reale capacità erogativa, la dislocazione territoriale, gli investimenti nella dotazione tecnologica, le unità di personale qualificato aggiuntive rispetto a quelle minime richieste, le modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni sanitarie, nonché la qualità di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti offerti all’utenza).

 

Per quanto riguarda gli sviluppi giurisprudenziali, le pronunce del giudice amministrativo, nel corso del 2023, hanno affrontato numerosi aspetti dell’attività dell’Autorità in materia di tutela dei consumatori.

Nel dettaglio, il rapporto di consumo è stato oggetto di approfondimento da parte del Tar Lazio con sentenza del 18 luglio 2023, n. 12114, in cui è stata affrontata la questione concernente l’eventuale sottrazione della prestazione erogata dal Sistema Sanitario Nazionale alla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e la natura, di consumo o meno, delle scelte compiute dal paziente sia rispetto all’alternativa tra il SSN e i professionisti operanti sul mercato libero sia rispetto al dispositivo di ausilio ed al relativo fornitore (in quanto l’ausilio viene prescritto dal medico e il fornitore può essere individuato esclusivamente all’interno di una rosa di operatori preventivamente selezionati dall’Amministrazione). 

A riguardo, il giudice ha affermato che il ricorso al Servizio Sanitario è la modalità più diffusa per la fornitura di un ausilio sanitario e, quindi, è la modalità con la quale si soddisfa un interesse di consumo. 

In ogni caso, la volontà del consumatore è fondamentale per la fornitura dell’ausilio, in quanto “il destinatario e percettore della prestazione finale è sempre il paziente/consumatore, il quale effettua una chiara scelta economica allorquando decide di non acquistare personalmente il bene e di partecipare all’acquisto per mezzo della ASL”. 

Per il giudice, ciò è sufficiente affinché la condotta sia soggetta a valutazione ai sensi del Codice del consumo, in quanto la prestazione è ascrivibile a un soggetto qualificabile come professionista e la condotta posta in essere si rivela idonea a condizionare soggetti qualificabili come consumatori.

 

QUI la presentazione del Presidente.
QUI la relazione annuale sull'attività svolta nel 2023.
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