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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il committente non risponde in solido per l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi
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Il committente non risponde in solido per l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi

Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 31109 del 2 novembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La recentissima pronuncia in esame affronta il caso di una società committente che aveva proposto opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della lavoratrice - in solido con la datrice/appaltatrice ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 – di una somma a titolo di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi ROL non goduti e TFR, maturati in relazione alla prestazione svolta in esecuzione dell'appalto. La Corte d’Appello rigetta la domanda, assumendo la sussistenza della responsabilità solidale del committente a fronte della natura retributiva di tutti gli istituti richiesti.

Quest’ultima proponeva ricorso in Cassazione, che, con l’ordinanza in commento, - nel ribaltare parzialmente la statuizione della Corte d’Appello - rilevava come la responsabilità solidale tra committente e appaltatore riguardasse i soli crediti dei dipendenti dell’appaltatore aventi natura strettamente retributiva.

La Corte evidenziava innanzitutto che “in tema di contratto di appalto, l’art. 29, comma 2, del d. Igs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, e dalla I. n. 92 del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua ratio, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore” (Cass. n. 31768 del 2018).

Acclarato detto principio normativo ed esaminato il caso concreto, sanciva che “va data continuità all’indirizzo con cui è stato puntualizzato che, nella garanzia solidale in discorso, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. n. 27678 del 2018; Cass. n. 31768 del 2018; Cass. n. 10354 del 2016); ne consegue l’applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l’espletamento della prestazione lavorativa, e l’esclusione da tale garanzia dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass. n. 10354 del 2016), i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. n. 8627 del 1992; Cass. n. 2231 del 1997; Cass. n. 8212 del 1997; Cass. n. 13039 del 1997; Cass. n. 3298 del 2002)”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglieva il citato motivo di ricorso proposto dalla società committente, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

 

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