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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro
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Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, l’art. 3 del D.L. 127/2021 ha disposto che, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/21 conv. in L. 87/21.

La norma ha stabilito che, nel caso in cui il dipendente non esibisca o non sia in possesso della certificazione verde, questi sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui non adempia all’obbligo di legge. In tal caso, dunque, potrebbe ritenersi che il lavoratore non maturi alcuna anzianità contrattuale, né convenzionale, quindi con perdita, non solo della retribuzione diretta, ma anche di quella indiretta e differita, ivi compreso il TFR.

Tuttavia, l’assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione del Green pass, così come disposto dal comma 6 del citato articolo, non comporta alcuna conseguenza disciplinare ai danni del lavoratore e lo stesso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Conseguentemente, il dipendente che, nel corso di un controllo antecedente l’ingresso in struttura, versi nella situazione testè esposta, non potrà essere destinatario di alcun procedimento disciplinare, ma solo delle conseguenze economiche dettate dal suo stato di assente ingiustificato.

Diversa è invece l’ipotesi disciplinata dal successivo comma 8, ed ossia allorquando i lavoratori accedano in azienda violando l’obbligo del possesso e dell’esibizione del Green pass. Ciò potrebbe sostanzialmente accadere quando i controlli non siano generalizzati all’ingresso o quando il dipendente li abbia elusi, forzando dolosamente il divieto legale e le misure di controllo predisposte dal datore di lavoro. In tal caso, la disposizione in commento prevede l’attivazione delle procedure disciplinari, trattandosi di una violazione volontaria e consapevole delle misure di sicurezza e di controllo predisposte dal datore. La norma rinvia in tal caso ai “rispettivi ordinamenti di settore” ed ossia alle discipline sanzionatorie contenute nei Contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Un ulteriore caso in cui il datore potrà avviare il procedimento disciplinare è individuabile nella violazione da parte del dipendente dell’ulteriore disposizione introdotta con il D.L. 139/2121 che ha previsto, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, che i lavoratori siano tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di Green pass con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.

Al riguardo, l’espressione utilizzata dalla norma (“i lavoratori sono tenuti”) consente di ritenere che, ove vi sia una richiesta del datore di lavoro, la comunicazione della mancanza di Green pass con il preavviso richiesto costituisca un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura quindi come inadempimento, con danni all’organizzazione aziendale, e dunque sanzionabile disciplinarmente.

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