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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

L’attività prestata durante la malattia può giustificare la risoluzione del rapporto
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L’attività prestata durante la malattia può giustificare la risoluzione del rapporto

Cassazione Ordinanza n. 18245 del 2 settembre 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento prende le mosse dal licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che, durante un periodo di malattia, aveva prestato altra attività lavorativa in favore di un’azienda terza.
In particolare, durante tre giorni di assenza dal lavoro cagionati da una dermatite acuta alle mani, il dipendete aveva preso servizio presso il bar di proprietà della moglie, occupandosi di svolgere attività (lavaggio stoviglie e preparazione caffè) che esponevano le mani a fonte di calore.
La risoluzione veniva impugnata dal dipendente, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano l’istanza sulla scorta dell’assodato principio giurisprudenziale, per cui lo svolgimento di altra attività durante l’assenza dal lavoro può costituire grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, se essa è tale da pregiudicare o ritardare la guarigione.
Nello specifico, i Giudici di merito avevano ritenuto che il lavoratore avesse violato i principi di correttezza e buona fede che impongono allo stesso di astenersi, durante il periodo di assenza per malattia, da attività e comportamenti (lavorativi ed extra-lavorativi) che siano indice di scarsa attenzione rispetto alla tutela della propria salute ed ai doveri di cura personali.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso dell’ex dipendente, nel confermare la bontà del licenziamento per giusta causa intimato dall’Azienda, evidenziava come, pur non essendo in assoluto vietato lo svolgimento di altra attività durante l’assenza dal lavoro, ai fini della legittimità questa deve porsi in rapporto di necessaria compatibilità con lo stato di malattia, senza pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore che deve adottare tutte le misure maggiormente opportune, al fine di permettere il più celere recupero dell’idoneità al lavoro.
Ed invero, anche durante la malattia il lavoratore rimane strettamente vincolato al puntuale rispetto delle obbligazioni che, in via diretta o indiretta, discendono dal contratto di lavoro. È, dunque, onere di ogni lavoratore non solo attivarsi per una pronta guarigione, ma anche di astenersi da attività e comportamenti, di natura lavorativa o personale, che possano ritardare il rientro in servizio.
Alla stregua dei predetti principi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore e confermato il licenziamento impugnato, ribadendo il principio affermato dalla Corte Territoriale per cui lo svolgimento di altra attività (lavorativa o meno) in costanza di malattia configura violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, ove questa, alla luce della patologia da cui risulta affetto il lavoratore, sia idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione e il successivo rientro in servizio.
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