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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

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Intermediazione irregolare e appalto di servizi

Cassazione, Sezione Lavoro n. 29628 del 16 novembre 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza n. 29628 del 16 novembre 2018 (allegata), la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di alcuni dipendenti di un appaltatore che convenivano il relativo committente al fine di ottenere l'imputazione del proprio rapporto di lavoro nei confronti di quest'ultimo previo accertamento dell'illiceità dei contratti di appalto.
Il Tribunale riteneva non raggiunta la prova dell'interposizione di manodopera, ma la Corte d’Appello di Firenze, sanciva la non genuinità del contratto di appalto e, per l’effetto, accertava i rapporti di lavoro direttamente in capo all’appaltante, con conseguente condanna alla regolarizzazione dei rapporti a fini sia retributivi, che contributivi.
La decisione dei giudici di appello si basava sulla differente attività a cui erano stati adibiti i ricorrenti, i quali svolgevano non già attività di mera pulizia, come previsto nei relativi contratti di appalto, bensì di manutenzione, in ausilio ai dipendenti del committente addetti a tale attività, i quali ne dirigevano regolarmente la prestazione, mentre i responsabili delle appaltatrici si limitavano a ricevere le richieste di presenza al lavoro dei ricorrenti nei vari luoghi ove andava svolta la suddetta attività manutentiva.
La Suprema Corte, nel decidere il caso di specie, pur confermando la sentenza di primo grado, ha sancito i limiti dell’accertamento di una irregolare intermediazione di manodopera in un appalto di servizi e i criteri sia oggettivi che soggettivi necessari per il riconoscimento del rapporto in capo al committente.
Invero, la Corte di Cassazione non ha ritenuto sufficiente, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, che il personale di quest’ultimo impartisse ordini ai dipendenti dell'appaltatrice e che quest'ultima tollerasse lo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto, essendo necessaria, ai fini del riconoscimento del rapporto subordinato, una manifestazione di volontà dei competenti organi del committente o comunque la conoscenza e l'accettazione implicita da parte di quest'ultimo dello svolgimento di attività diverse da quelle appaltate.
Tale sentenza si inserisce, peraltro, nel filone giurisprudenziale delle recenti Cass. 8863/2014 e 9139/2018, secondo cui al fine di accertare la non genuinità di un contratto di appalto non è sufficiente che il personale dell'appaltatore svolga attività diverse da quelle appaltate, essendo necessario che tale circostanza sia imputabile all'impresa committente in quanto conseguente alla manifestazione di volontà dei rispettivi organi competenti, ovvero dalla stessa conosciuta ed accettata, anche solo implicitamente.
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