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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Riconoscimento lavori particolarmente faticosi e NASpI per i lavoratori padri dimissionari
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Riconoscimento lavori particolarmente faticosi e NASpI per i lavoratori padri dimissionari

Commentiamo il messaggio INPS sulla richiesta di riconoscimento pe il pensionamento agevolato in caso di mansioni per lavori particolarmente faticosi e la circolare INPS sul godimento della NASpI da parte del padre lavoratore dimissionario nel “nuovo” periodo tutelato

David Trotti, consulente Sede nazionale

Con il messaggio n.1100/2023 l’INPS si pronuncia sulla domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi. La domanda da effettuare entro il 1° maggio 2023, è utile per i lavoratori che matureranno i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nel messaggio sono definite le categorie di lavoratori definibili come “impegnati in mansioni particolarmente usuranti”, le modalità di deposito della domanda che deve essere presentata telematicamente corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa e i successivi passaggi da effettuare presentata la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio.

 

Con la circolare n.32/2023 dell’INPS sono definite le modalità di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità. Con le modifiche entrate in vigore con decorrenza al 13 agosto 2022, sono state introdotte ulteriori tutele per il padre lavoratore. Nello specifico l’INPS chiarisce che in caso di dimissione del padre lavoratore spetta il godimento della NASpI nel caso del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo qualora ricorrano anche tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Tali dimissioni, intervenendo nel periodo tutelato, sono da convalidare presso la ITL. Prima delle modificazioni difatti l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile solamente “in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

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