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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziato lavoratore che, in malattia, suona al concerto della festa patronale
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Licenziato lavoratore che, in malattia, suona al concerto della festa patronale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 6047 del 13 marzo 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per essersi questi, nel periodo di sua assenza dal servizio (4 giorni), a seguito di “presunta” malattia, esibito in pubblico svolgendo attività di concertista unitamente ad altre persone nell’ambito di una serata organizzata per una festa patronale.
L’ex dipendente impugnava la risoluzione irrogata ed il Tribunale, in primo grado, confermava la legittimità del provvedimento. Appellatosi, la Corte d’Appello di Genova riformava la sentenza ed annullava il licenziamento, condannando il datore di lavoro alla reintegra e all’indennità risarcitoria.
La società ricorreva dunque in Cassazione, evidenziando alcuni aspetti rilevanti che il Giudice del gravame non aveva tenuto in debito conto, quali “la fissazione con anticipo delle date delle rappresentazioni; la distanza (45 Km) del luogo del concerto dal luogo di residenza del lavoratore; una foto sul profilo facebook che evidenziava che il lavoratore suonava la fisarmonica in piedi; la durata del periodo di malattia a cavallo della esibizione; l’invito del medico al G. a riguardarsi in ragione dello stato di salute; la prescrizione di medicine che non avrebbero avuto effetto antinfiammatorio e la mancanza di accertamenti specialistici; la circostanza che le mansioni svolte in azienda comportavano un impegno fisico meno gravoso di quello richiesto dall’esibizione. Né poteva attribuirsi valore al certificato medico redatto in base a dichiarazioni del paziente, e senza accertamenti specialistici specifici”.
Gli Ermellini, richiamando altre pronunce della Corte (v. ex plurimis Cass. n. 17625/14), hanno ribadito che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia giustifica il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, laddove l’attività esterna, indipendentemente dall’eventuale retribuzione, sia di per sé sufficiente a far presumere inesistente la malattia, dimostrandone la fraudolenta simulazione. Il licenziamento è altresì legittimo laddove, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione – e il rientro in servizio – del lavoratore. Si configura dunque un illecito disciplinare non solo nel caso in cui dall’attività extralavorativa derivi l’effettiva impossibilità temporanea della ripresa in servizio, ma anche quando la ripresa è concretamente messa in pericolo secondo una valutazione di idoneità da svolgere ex ante.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha sottolineato come erroneamente il giudice dell’appello abbia ritenuto l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore. Ha dunque accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.
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