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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

“Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, commenta Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Presentazione 16° Rapporto Ospedali&Salute a Palermo

Lunedì 6 maggio 2019 ore 10:00 - Assemblea Regionale Siciliana - Palazzo del Normanni, Sala Mattarella

Il 16° Rapporto Ospedali&Salute 2018 sarà presentato a Palermo il prossimo 6 maggio, nella splendida cornice della "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, Sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell’Unesco.
La presentazione del Rapporto, in un’altra regione, sarà, infatti, un’ulteriore opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le Istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del S.S.N., in un momento particolarmente importante e delicato, soprattutto, per quanto attiene alla preparazione del prossimo "Patto per la salute 2019-2021".
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento disciplinare e recidiva
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Licenziamento disciplinare e recidiva

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 1909 del 25 gennaio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia oggi esaminata affronta il caso di una dipendente di una cooperativa licenziata per giusta causa sulla base di una contestazione disciplinare con la quale le veniva addebitata l’assenza ingiustificata per un giorno. Nel mese precedente, la stessa lavoratrice aveva ricevuto un’altra contestazione disciplinare per essersi assentata, senza giustificazione, per tredici giorni.
La ex dipendente impugnava il licenziamento innanzi il Tribunale di Milano, che rigettava il ricorso volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’Appello confermava tale decisione, ritenendo sussistente la giusta causa di recesso alla luce del generale comportamento della dipendente e, in particolare, delle precedenti assenze ingiustificate.
La lavoratrice ricorreva dunque in Cassazione sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato, ai fini della proporzionalità del licenziamento per giusta causa, precedenti disciplinari non espressamente contestati, né richiamati, nell’ultima contestazione disciplinare.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla lavoratrice sulla base del principio di diritto - costantemente ribadito dai giudici di legittimità - secondo cui "la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito, anche alla luce delle disposizione del Ccnl applicato, che la recidiva nel caso specifico rappresentasse un elemento costitutivo dell’addebito per il quale era possibile al licenziamento, poiché, diversamente, l’assenza ingiustificata per un solo giorno non sarebbe stata sufficiente per l’irrogazione della sanzione massima, e che, quindi, dovesse essere formalmente contestata alla dipendente, chiarendo che non è invece necessario contestare la recidiva quando viene presa in considerazione solo quale precedente negativo dell’addebito contestato e, quindi, quale mero criterio di determinazione della proporzionalità della sanzione da applicare per il fatto contestato.
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