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Barriere percettive per disabili visivi all’interno di strutture sanitarie aperte al pubblico
Francesca Gardini, Ufficio giuridico
L’Associazione Disabili Visivi Onlus, con comunicazione dell’11 ottobre scorso, richiamando l’attenzione sulla tematica del superamento delle barriere percettive per i disabili visivi all’interno delle strutture private aperte al pubblico, segnala la possibilità di usufruire gratuitamente della consulenza dell’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti (I.N.M.A.C.I.) - costituito dalle maggiori associazioni di persone con disabilità visiva - al fine di individuare gli ausili che possano effettivamente agevolare la mobilità dei non vedenti e ipovedenti all’interno delle citate strutture (segnali e percorsi tattilo-vocali nonché mappe a rilievo).
Nella medesima comunicazione, inoltre, si apprende che la predetta Associazione sta effettuando segnalazioni a tutti i livelli, comprese le ASL, sollecitando la verifica dell’effettiva eliminazione delle barriere architettoniche per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi della normativa di settore (DPR 380/2001, DM 236/1989 e DPR 503/1996), all’interno delle strutture private aperte al pubblico e, in particolare, delle strutture sanitarie private accreditate e non.
A tale proposito si segnala che, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del DPR 380/2001 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità sono eseguite in conformità, tra l’altro, del DM 236/1989 e del DPR 503/1996.
Il DM 236/1989, “contenente prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, ai sensi dell’art. 1, si applica a:
1) edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) ristrutturazione degli edifici privati anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto citato;
4) spazi esterni di pertinenza degli edifici sopra citati.
Il detto DM, all’art. 3 definisce i “criteri generali di progettazione” degli edifici sopra richiamati, e all’art. 4 i “criteri di progettazione per l’accessibilità”, intendendosi come tale il più alto livello di qualità dello spazio costruito, consentendone la “totale fruizione nell’immediato” (art. 3, comma 1). L’art. 4, inoltre, con particolare riferimento alle strutture destinate ad attività sociali, come quelle sanitarie ed assistenziali, al punto 4.4, prevede espressamente che, nella relativa progettazione, debbano essere rispettati i criteri per l’accessibilità riportati ai punti 4.1 (unità ambientali e loro componenti), 4.2 (spazi esterni) e 4.3 (segnaletica).
L’art. 5, infine, detta i “criteri di progettazione per la visitabilità”, intendendosi come tale un livello di accessibilità dello spazio costruito limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Al riguardo, di particolare interesse il punto 5.7 che prevede che negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri di accessibilità contenuti nel DM 236/1989, ma nei quali sussista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto, anche per persone a ridotta o impedita capacità motoria (o sensoriale), debba essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo di “accessibilità condizionata” (art. 2 del DPR 503/1996 che ha abrogato il DPR 384/78 richiamato nel DM 236/1989).
La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal detto DM 236/1989, ai sensi dell’art. 7, comma 3, sono certificate da professionisti abilitati.
Il DPR 503/1996, “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, invece, ai sensi dell’art. 1, comma 3, si applica a edifici e spazi pubblici:
1) di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo;
2) esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione;
3) sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso;
4) soggetti, in tutto o in parte, a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità.
Si evidenzia, infine, che ai sensi del già sopra richiamato art. 82 del DPR 380/2001:
a) alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese mediante segnalazione certificata di inizio attività, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche (comma 2);
b) il rilascio del permesso di costruire, per le tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità, è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune (comma 3);
c) il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità, deve accertare che le dette opere siano state realizzate nel rispetto delle citate disposizioni (comma 3);
d) tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati sopradetti, in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili (comma 6).
Restano ferme, ovviamente, le prescrizioni contenute nella normativa delle singole regioni e nei regolamenti edilizi comunali.