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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma - Parere n. 0131389 del 7 dicembre 2022
Applicazione co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03 al distacco fra società controllante e controllata
E’ stato richiesto all’ITL di Roma parere in merito all’applicazione del distacco ai sensi del co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03 (ossia tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete) anche a società controllante e controllata.
Orbene, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 276/03 l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa e perché esso sia legittimo debbono sussistere i seguenti requisiti: a) uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco; b) temporaneità del distacco.
Tuttavia, la L. n. 99/2013, di conversione del Decreto – Legge n. 76/2013, ha aggiunto all’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 il comma 4 – ter precisando che: «Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete […]».
Come precisato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella propria Circolare ministeriale del 29 agosto 2013, n. 35, nell’ipotesi di cui sopra l’interesse al distacco da parte del distaccante non deve essere accertato ma si presume connesso e pertanto sorge automaticamente, proprio in forza dell’operare della rete.
Lo stesso Ministero ha altresì ritenuto, con parere n. 1/2016 in risposta ad interpello proposto da Confindustria, che “l’aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.. In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete”.
Non esistendo nel nostro ordinamento una nozione giuridica unitaria di gruppo di imprese, è stato richiesto parere all’Ispettorato se in tale fattispecie potessero rientrare anche le società per azioni controllate (possesso della maggioranza del pacchetto azionario), sussistendo anche in tale caso un interesse comune delle parti ed un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, e dunque fosse applicabile a tale ipotesi il citato co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03.
L’ITL di Roma, con risposta n. 0131389 del 7 dicembre 2022, condividendo l’iter prospettato dall’istante e sulla base di quanto già statuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in risposta ai quesiti su citati, ha espresso parere affermativo, sostenendo la “legittimità del distacco operato fra società controllante e controllata, analogamente a quanto previsto dal co. 4 ter art. 30 D.Lgs. 276/03 per la “rete di impresa”, […] sussistendo interesse comune delle parti ed un medesimo disegno finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico”.
Di tal che, anche in ipotesi di distacco di lavoratori tra società controllante e controllata (e viceversa), al pari della rete di impresa, l’interesse al distacco da parte del distaccante non dovrà essere accertato presumendosi esso connesso e sorgendo dunque automaticamente.