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Notizie dalla Liguria

StartAiop. Alla ricerca di soluzioni innovative per la sanità

Accelerare e facilitare l'introduzione di soluzioni innovative nelle case di cura e favorire la contaminazione tra startup e aziende ospedaliere private. Con questo
obiettivo, l'Aiop Giovani, guidato dal suo Presidente nazionale Michele Nicchio, lancia la call 'StartAiop', in collaborazione con ComoNExT e Digital Magics. La chiamata è rivolta a tutte le startup che abbiano sviluppato soluzioni innovative applicabili al settore della sanità ed è mirata anche a favorire il contatto, attraverso un percorso di open innovation, tra le startup e le gli associati all'Aiop.

55ª Assemblea Generale AIOP. Programmi e orari

Facendo seguito a quanto già comunicato dal Presidente nazionale Barbara Cittadini e dal Presidente Aiop Giovani Michele Nicchio, trasmettiamo i dettagli delle giornate assembleari di Como (9-11 maggio 2019).
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Notizie Aiop Nazionale

Gazzetta Ufficiale: pubblicata la Legge di Bilancio 2025
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Gazzetta Ufficiale: pubblicata la Legge di Bilancio 2025

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.305 del 31-12-2024, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027").

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.305 del 31-12-2024, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027").
 
Di seguito si riportano le misure di stretto interesse in materia sanitaria: 
  • art. 1, comma 273 - Incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come segue
    • 1.302 milioni di euro per l’anno 2025;
    • 5.015,4 milioni per il 2026;
    • 5.734,4 milioni per il 2027;
    • 6.605,7 milioni per il 2028;
    • 7.667,7 milioni per il 2029;
    • 8.840,7 milioni annui a decorrere dall’anno 2030;
  • art. 1, comma 274 - stabilisce che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 273 è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, in base alle seguenti quantificazioni:
    • 883 milioni di euro per l’anno 2028;
    • 1.945 milioni per il 2029;
    • 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030;
  • art. 1, comma 275 - stabilisce che una quota di delle risorse incrementali di cui al comma 273 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, come segue:
    • 773,9 milioni di euro per l’anno 2026;
    • 340,9 milioni per il 2027;
    • 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028;
  • art. 1, commi 277 - 279 -  dispongono un innalzamento dei limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. In particolare, il comma 277 dispone un ulteriore incremento del limite di spesa per l’erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte di soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026. Dette risorse incrementali, ai sensi del comma 278, sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio. Il comma 279 dispone l’innalzamento di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026 del tetto di spesa, al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti di ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso;
  • art. 1 comma 300 - autorizza la spesa di 77 milioni di euro destinata ai diagnosis-related group (DRG) post acuzie  e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro, ai DRG post acuzie, e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti;
  • art. 1 comma 302 - dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale;
  • art. 1 comma 314 -  autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l’attuazione di progetti di ricerca innovativi;
  • art. 1 comma 317 - stabilisce che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico;
  • art. 1 comma 319 -  prevede la sottoscrizione di accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale;
  • art. 1 comma 322 - sopprime una disposizione che impedisce ad alcune regioni di derogare ai limiti di massimi delle tariffe di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale e prevede alcuni specifici adempimenti per le regioni che si avvalgono della possibilità di derogare ai limiti massimi;
  • art. 1 comma 323 - prevede per il personale operante nei servizi di pronto soccorso un incremento dell’indennità accessoria di complessivi 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, nonché con decorrenza 1° gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni di euro ripartiti come sopra;
  • art. 1 commi 336 - 337 - prevedono che, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni (Anatomia patologica; Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore; Audiologia e foniatria; Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Genetica medica; Geriatria; Igiene e medicina preventiva; Malattie Infettive e Tropicali; Medicina di comunità e delle cure primarie; Medicina d'emergenza-urgenza; Medicina e Cure Palliative; Medicina interna; Medicina nucleare; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Patologia Clinica e Biochimica Clinica; Radioterapia; Statistica sanitaria; Biometria). Allo scopo è autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;
  • art. 1 comma 338 - prevede che i medici in formazione specialistica possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali;
  • art. 1 comma 342 -  interviene su una disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. In particolare, si consente fino al 31 dicembre 2027 l’esercizio della facoltà di reclutamento in base alla predetta disciplina e si permette tale reclutamento anche alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non sono appartenenti alla pertinente rete formativa, attraverso una apposita procedura che si conclude con un provvedimento di inserimento nelle reti formative;
  • art. 1 comma 351 - allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementa il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025;
  • art. 1 comma 352 - incrementa gli importi dell’indennità di specificità infermieristica, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;
  • art. 1 comma 353 - al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, incrementa gli importi della “indennità tutela del malato e promozione della salute”, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;
  • art. 1 commi 354 - 355 -  prevedono l’applicazione di un’aliquota agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario degli infermieri;
  • art. 1 comma 358 - vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, in favore delle regioni che risultino adempienti relativamente alla voce “Liste d’attesa (H)” del documento per la verifica degli adempimenti da parte del Comitato LEA;
  • art. 1 commi 360 - 364 - prevedono che, allo scopo di migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, gestionali e procedure amministrative finalizzati ad erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive;   
  • art. 1 comma 276 -  dispone l’applicazione degli incentivi per l’efficientamento energetico previsti dal cd. conto termico, oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale;
La Legge è entrata in vigore mercoledì 1° gennaio 2025.
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