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Le novità INPS in materia di sgravi contributivi per contratti di solidarietà e parità di genere e le nuove disposizioni nell’ambito dei congedi straordinari
Commentiamo la recente prassi INPS relativa alla gestione degli sgravi contributivi per le aziende con certificazione di parità di genere e per le imprese che stipulano contratti di solidarietà. Inoltre, le novità operative in materia di riordino della disciplina normativa in materia di congedi straordinari.
David Trotti, consulente Sede nazionale
Con la circolare n.40/2023 l’INPS chiarisce le istruzioni operative in merito allo sgravio per imprese che stipulano contratti di solidarietà. Lo sgravio, relativo all’anno 2022 prevede una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. Nella circolare è riepilogato l’impianto normativo, il regime di cumulabilità con altri incentivi quali la decontribuzione SUD, nonché le modalità di compilazione del flusso Uniemens
La circolare n.39/2023 INPS si pronuncia sulle modifiche intervenute in materia di congedi straordinari per i lavoratori del settore privato. Nello specifico vengono recepite le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1158 sui congedi straordinari legge n. 104/1992 e riguardanti il “referente unico”. A decorrere dal 13 agosto 2022 il diritto ha godere dei tre giorni mensili previsti dalla legge può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Per quanto riguarda invece i periodi di prolungamento del congedo parentale, esso non dovrà comportare la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Sempre in riferimento alla legge n. 104/1992, nella circolare, sono chiariti gli aspetti operati in merito alla qualifica di “convivente di fatto” quale beneficiario dei permessi mensili. In conclusione, sono definite alcune novità in materia di presentazione della domanda e le istruzioni Uniemens per la corretta compilazione del flusso.
Il messaggio n.1269/2023 INPS si sofferma sul tema dell’esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere. Con il presente messaggio l’Istituto comunica che il termine di presentazione delle domande di esonero, prima fissato al 15 febbraio 2023 è stato differito al 30 aprile 2023. Viene inoltre chiarito che è possibile, sempre nei termini del 30 aprile 2023, la modifica e la correzione delle istanze. Terminato il periodo a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.