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Le novità sul lavoro della settimana
INAIL e INPS
A cura di David Trotti, Consulente della Sede nazionale
TUTELA INFORTUNISTICA E INFEZIONE DA CORONAVIRUS: LA CIRCOLARE INAIL
Con la circolare n.13/2020, l’INAIL fornisce i termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni, nonché la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 in occasione di lavoro. Per quanto riguarda il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL, esso è sospeso a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020. La circolare, inoltre, fornisce l’ambito di tutela, nonché le modalità di invio della denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo Coronavirus. Nei casi accertati di infezione, il medico certificatore dovrà redirigere il consueto certificato di infortunio da inviare telematicamente all’INAIL. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro sia pubblici che privati.
ULTERIORE LAVORATORI RICOMPRESI NEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: IL MESSAGGIO INPS
Con il messaggio n.1407 del 2020, l’Inps in ossequio alle modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020 che prevede che le ore di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale" sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione fornisce le istruzioni operative. Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione. La domanda integrativa, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza (per il FIS dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata).