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Disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento
Modalità di raccolta dati
Francesca Gardini, Ufficio giuridico
La legge 22 dicembre 2017 n. 219, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2018 (n. 12), come noto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce, espressamente, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La grande novità del testo legislativo è l’introduzione, all’art. 4, della disciplina delle «disposizioni anticipate di trattamento» (DAT), comunemente conosciute come «testamento biologico» o «biotestamento», attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Attraverso il nuovo strumento introdotto dalla legge, inoltre, ogni maggiorenne capace di intendere e volere, può individuare una persona di sua fiducia (c.d. «fiduciario»), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le disposizioni anticipate di trattamento, ai sensi di quanto previsto dalla legge, devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure, qualora previsto dalla normativa regionale, presso le strutture sanitarie.
Nel caso in cui il paziente riversi in condizioni fisiche che non gli consentono di procedere come sopradescritto può esprimere la sua volontà attraverso videoregistrazione o dispositivi che gli consentano di comunicare.
Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere, in ogni momento, rinnovate, modificate e revocate con le medesime forme di cui sopra, salvi i casi di emergenza e urgenza in cui è prevista la revoca con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
I soggetti legittimati a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento sono tenuti a trasmetterle alla banca dati nazionale destinata alla loro registrazione, istituita presso il Ministero della Salute dall’art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017 (n. 302), ed attivata il 1° febbraio 2020 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del 10 dicembre 2019, n. 168, pubblicato in G.U. il 17 gennaio u.s. (n. 13), contenente il relativo regolamento.
Il Decreto stabilisce le modalità di raccolta, nella banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute delle disposizioni anticipate di trattamenti e ne definisce il funzionamento ed i contenuti informativi nonché le modalità di accesso da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ovvero (i) medico che ha in cura il paziente, qualora sussista una incapacità di autodeterminarsi (ii) disponente e (iii) fiduciario, nominato da quest’ultimo, fino a quando conservi l’incarico.
Obiettivo della banca dati nazionale è quello di raccogliere le disposizioni anticipate di trattamento, di garantirne il tempestivo aggiornamento, in caso di rinnovo, modifica o revoca, e di assicurarne la piena accessibilità da parte dei soggetti sopradetti.
Si segnala, infine, che, in sede di prima applicazione, è stato allegato al Decreto il disciplinare tecnico di cui all’art. 10 nel quale, tra l’altro, sono specificate le modalità di accesso alla banca dati.