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Riforma della prescrizione e sospensione del procedimento disciplinare
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Com’è noto, nel nostro ordinamento una condotta illecita tenuta dal lavoratore assume rilievo disciplinare, conferendo la possibilità al datore di lavoro di comminare delle sanzioni nei limiti posti dalla legge e dal CCNL applicato in azienda.
Tuttavia, in alcuni casi particolarmente gravi, il medesimo fatto potrebbe essere anche perseguito come reato, dando luogo all’instaurazione di due diversi procedimenti a carico del lavoratore.
I rapporti tra le due tipologie di responsabilità sono stati declinati, in più occasioni, dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha, per quanto ivi interessa, sancito la possibilità per parte datoriale di procedere tempestivamente alla contestazione del fatto per poi sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio in sede penale.
Sul punto, si vedano ex multiis la Sentenza n. 24796 del 5 dicembre 2016, in cui la Cassazione ha ribadito come ai fini della legittimità del procedimento disciplinare, sia sufficiente che il datore di lavoro comunichi al dipendente la volontà di procedere disciplinarmente appena viene a conoscenza dei fatti, potendo contestualmente sospendere il relativo procedimento in attesa di avere maggiori informazioni all’esito del giudizio penale in corso sui medesimi fatti.
Tuttavia, tale principio va interpretato alla luce della riforma della legge n. 3 del 3 gennaio 2019 che ha bloccato l’operatività della prescrizione al termine del procedimento di primo grado a far data dal 1° gennaio 2020.
Ed invero, attesa la mancata decorrenza del termine di prescrizione, si rende necessario applicare un correttivo al predetto principio, poiché, in mancanza, il datore di lavoro si vedrebbe costretto a sospendere il procedimento disciplinare in attesa della piena definizione del procedimento penale che, ad oggi, non incorre in alcun limite temporale.
Pertanto, alla luce della novella legislativa, benché sia comunque opportuno sospendere il procedimento disciplinare in attesa del termine del giudizio, sembra auspicabile per l’azienda attendere esclusivamente la pronuncia di primo grado.
Infine, si deve ricordare che la decisione del datore di lavoro non è certamente vincolata da quanto sancito dal Giudice penale. Ed infatti, il datore di lavoro ben potrebbe comminare la sanzione disciplinare anche in mancanza di una condanna penale del lavoratore, sulla base della lesione del vincolo fiduciario.
Infatti, da ultimo, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 31531 del 3 dicembre 2019, ha dichiarato esente da censure la condotta dell’azienda datrice di lavoro che aveva intimato il licenziamento per giusta causa ad un lavoratore che, all’esito di un patteggiamento, aveva evitato una condanna per spaccio.
Od ancora, si pensi al caso in cui il lavoratore venga assolto perché “il fatto non costituisce reato”, ma il datore di lavoro decida comunque di comminare la sanzione rilevando dei profili disciplinarmente rilevanti nella medesima condotta.
In estrema sintesi, con la riforma della prescrizione, il datore di lavoro può comunque procedere a sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del primo grado di giudizio, ferma restando la possibilità dell’azienda di assumere delle determinazioni differenti rispetto quanto sancito nelle aule di Tribunale, valutando - come detto - la lesione del vincolo fiduciario, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta.