3846
Le novità sul lavoro della settimana
INPS
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
VERSAMENTO AL 40% DEI CONTRIBUTI SOSPESI PER IL SISMA
Con il messaggio n.4478/2019, l’INPS fornisce alcune precisazioni operative relativamente alla ripresa del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici del 2016/2017. Come disposto dal decreto-legge n.111/2019 la ripresa del versamento è stata prorogata al 15 gennaio 2020. Il messaggio INPS in oggetto chiarisce le modalità di restituzione tenendo conto che il decreto n.123/2019 ha previsto che le ritenute sospese siano restituite nella misura del limite del 40%. Detto questo, i pensionati e i dipendenti dell’Istituto che vorranno avvalersi della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensili, potranno presentare l’istanza all’INPS entro il 15 gennaio 2020, al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e beneficiare della riduzione del 40%. Se la domanda è presentata successivamente al 15 gennaio 2020 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero dei mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato ed il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge. Per le istanze già pervenute e accolte alla data del 14 ottobre 2019 si conferma la rateizzazione richiesta ed il beneficio dell’abbattimento al 40% previsto dalla norma.
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E INDENNITÀ NASPI: ALCUNE PRECISAZIONI DALL’ISTITUTO
Il messaggio n.4477/2019 dell’INPS chiarisce alcune particolarità relativamente all’assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI. Nel caso specifico ci si sofferma sulla possibilità di ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia sospesa nei periodi di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi e nei casi in cui è erogata in forma anticipata. Nel primo caso, il fruitore d’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa. Mentre nel secondo caso l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.