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Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra
Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 26460 del 17 ottobre 2019
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna sulla violazione dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, il quale, per procedere al licenziamento del dipendente è tenuto a dimostrare di aver tentato di ricollocare il lavoratore nella propria organizzazione aziendale.
In particolare, come ricordato in diverse occasioni (di vedano Informaiop del 1 agosto 2019 e Informaiop del 21 gennaio 2019), l’istituto del repêchage trova la sua ratio nello Statuto dei lavoratori che, al fine di legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dispone che la risoluzione debba costituire l’extrema ratio.
Dalla sua introduzione ad opera della giurisprudenza, l’istituto ha cagionato diverse problematiche sia in relazione alla portata precettiva, che all’onere probatorio, giungendo, in taluni casi, a decisioni al limite del “punitivo” nei confronti delle aziende che si sono viste condannare alla reintegra del dipendente per non aver analiticamente dimostrato l’adempimento di tale onere.
Con la recente Sentenza, la Suprema Corte ha limitato fortemente la portata sanzionatoria della violazione dell’obbligo di repêchage, prevedendo la condanna alla reintegra del lavoratore esclusivamente ove la violazione risulti in modo incontrovertibile e sia facilmente riscontrabile.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno sancito che “l’insufficienza probatoria in ordine all’adempimento del “repechage” non è sussumibile nell’alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall’art. 18 comma 7 St. Lav. … che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso, con la conseguenza che va applicata la tutela risarcitoria in assenza di una prova sufficiente dell’impossibilità di reperire una posizione lavorative compatibile con la professionalità del lavoratore licenziato”.
In altre parole, la Cassazione osserva come la reintegra debba operare esclusivamente nel caso in cui sia riscontrato in modo evidente e facilmente verificabile che il fatto su cui poggia il motivo oggettivo di licenziamento, inclusa l'impossibile ricollocazione, appaia manifestamente insussistente.
Di contro, ove il datore, a fronte della impugnazione giudiziale del licenziamento, non sia in grado di fornire sufficienti evidenze sull'adempimento dell'obbligo di repêchage, non si può sic et simpliciter concludere che si versi in ipotesi di manifesta insussistenza.