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Le novità sul lavoro della settimana
INL e INAIL
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
PRESCRIZIONE CARTELLE ISCRITTE A RUOLO
Con la nota n.7722/2019 l’Ispettorato del Lavoro si pronuncia sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Richiamando l’articolo 2946 del Codice civile e l’articolo 2953, l’Ispettorato chiarisce che le cartelle iscritte a ruolo sono da considerare come atto amministrativo, per cui il termine di prescrizione applicabile non è quello ordinario di dieci anni, ma quello quinquennale previsto per tali atti.
TARDIVA COMUNICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI EROGATE: ISTRUZIONI INAIL
Con una nota del 6 settembre 2019, la direzione regionale Lombardia dell’INAIL ha chiarito alcuni elementi relativi alle conseguenze per la tardiva comunicazione delle retribuzioni erogate nel periodo assicurativo, senza che si sia determinata una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Tale comunicazione, oltre a costituire violazione, comporta l’inammissibilità della rateazione del premio di autoliquidazione, in caso di prima richiesta di rateazione, la decadenza del beneficio relativo alla richiesta di rateazione, già espressa con l’invio del modello delle retribuzioni presentato nell’anno precedente e il mancato accoglimento della domanda di riduzione del premio artigiani, in quanto la certificazione dei requisiti è espressa oltre il termine di scadenza dell’autoliquidazione.
RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
L’Ispettorato Nazionale del lavoro si pronuncia sul tema dei benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva con la circolare n.9/2019. L’Istituto per chiarire l’utilizzo del termine “rispetto della contrazione collettiva” intende l’osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Consegue che non verrà dato luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti dei datori di lavoro che riconosce ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico se non migliore rispetto al contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. In conclusione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica che con rispetto dei contratti collettivi è da intendersi anche la parte normativa del contratto, ovvero le clausole destinate alla gestione del rapporto di lavoro come durata del periodo di prova, disciplina dell’orario di lavoro o trattamenti di malattia.