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Le novità sul lavoro della settimana
Inps e pensionamento
David Trotti, Consulente nazionale Aiop
NOVITÀ NELLA UTILITY PER LA CONSULTAZIONE DEGLI IMPORTI ANF
Il messaggio n.2815/2019 dell’INPS riporta le ultime implementazioni fatte dall’Istituto nei riguardi delle modalità di presentazione e consultazione delle domande di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i dipendenti di aziende attive del settore non agricolo. I principali cambiamenti che hanno coinvolto gli assegni al nucleo sono già stati riportati con la circolare n.45/2019, il messaggio n.1430/2019 e il messaggio n.1777/2019, e riguardano nel complesso il superamento della modalità di richiesta degli ANF in formato cartaceo. Di fatti dal 1° aprile, le domande sono accettate unicamente se inviate per via telematica tramite il portale INPS o attraverso l’assistenza di patronati convenzionati. Con questo messaggio, l’INPS comunica le modifiche alla nuova Utility consultazione Importi ANF rivolta alle aziende ed intermediari che hanno il compito di acquisire l’importo mensile spettante al dipendente per poterlo poi far fruire in busta paga. Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UNIEMENS al fine di garantire un periodo transitorio fino alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019 non sarà necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI E PERIODI UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE ANTICIPATA
Al fine di chiarire la disciplina che concerne la facoltà per i Fondi di solidarietà bilaterale di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il diritto al conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà, l’INPS ha pubblicato la circolare n.105/2019. Con riferimento al D.L. n.4/2019 e convertito dalla legge n.26/2019 i Fondi di solidarietà bilaterali provvedono al versamento degli oneri correlati ai periodi utili precedenti all’accesso ai Fondi. I destinatari sono quindi, sia coloro che si trovano a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, sia coloro che raggiungono i requisiti di accesso prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e la ricongiunzione potrebbero pertanto avere l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo, in tal modo, la corresponsione dell’assegno straordinario. I versamenti ai fondi sono effettuati dai datori di lavoro ed è loro facoltà presentare le domande di riconoscimento nei casi di esodo del lavoratore. Nella circolare, l’INPS fornisce le modalità di presentazione della domanda di riscatto e ricongiunzione e rimanda ad istruzioni operative future per chiarire le modalità di restituzione degli importi divenuti indebiti a seguito dell’annullamento delle operazioni di riscatto o ricongiungimento