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Notizie dalla Liguria

Sanità Integrativa: una sfida sostenibile e credibile al servizio dei bisogni di salute dei cittadini

Workshop Aiop - Genova, 10 aprile 2019

Valorizzare il significato dell’assistenza sanitaria integrativa nell’ambito di un Sistema sanitario che è e che deve rimanere universalistico. È l’obiettivo del workshop organizzato da Aiop “Affrontare i problemi del presente per migliorare il futuro della Sanità Integrativa”, che si è tenuto a Genova il 10 aprile.

Accordo con il MIUR per il finanziamento delle Borse di studio dei medici specializzandi

All’inizio del mio mandato, insieme ai Colleghi del Comitato Esecutivo, abbiamo rilevato la necessità di individuare un percorso che consentisse, nel medio periodo, di dare un nostro contributo al problema ingravescente della carenza di medici specialisti.
Ci siamo, quindi, attivati per instaurare un confronto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrendo la disponibilità dell’Aiop nella ricerca di soluzioni condivise.
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Notizie Aiop Nazionale

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Profili giurisprudenziali concernenti l'applicazione della Legge 24/2017

Pubblichiamo un quadro di sintesi dello studio del professor Francesco Giulio Cuttaia, direttore del Centro studi in Diritto ed Economia in ambito sanitario (CSIDEAS), facente capo al Gruppo Policlinico di Monza, in merito alla cd. legge Gelli.

In esso vengono evidenziati due aspetti di particolare rilevanza per le strutture sanitarie private.

Il primo riguarda il tema della responsabilità civile delle strutture sanitarie, con particolare riferimento all'onere probatorio riguardante la sussistenza del nesso causale intercorrente tra l'evento dannoso e il comportamento che lo ha provocato. Nello studio si dà conto di un indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidatosi, in virtù del quale, rispetto all'opposto indirizzo prevalente prima dell'entrata in vigore della l. 24/2017, il paziente - attore che promuove il giudizio per il risarcimento dei danni - deve provare la sussistenza del nesso causale. Questo fa sì che quando la causa sia ignota o incerta, non possa essere pronunciata la soccombenza della struttura sanitaria (la quale, come è noto, è tenuta a rispondere contrattualmente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.). Ciò comporta l'esclusione, quantomeno potenziale, di innumerevoli casi di risarcibilità, di modo che, anche in sede di stipulazione delle convenzioni con le società assicuratrici, tale dato deve essere tenuto in debito conto come fattore di attenuazione del rischio.

Il secondo aspetto riguarda la responsabilità penale del medico (o comunque dell'operatore sanitario) segnatamente per quanto riguarda la precisa individuazione del criterio interpretativo da seguire nella valutazione dell'elemento soggettivo della colpa, allorquando questa derivi da imperizia. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, dopo divergenti pronunce della stessa Suprema Corte, hanno declinato dei principi di diritto, la conoscenza e l'attuazione dei quali possono costituire ulteriori elementi per prevenire qualsiasi forma di responsabilità (anche sotto forma di un eventuale concorso) da parte delle strutture sanitarie private.

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