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L’aggressione fisica è sempre giusta causa di licenziamento
Corte di Cassazione - Sentenza n.19013 del 17 luglio 2018
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La sentenza in commento affronta il caso di un lavoratore licenziato per giusta causa, che era trasceso alle vie di fatto in seguito ad un acceso diverbio con il superiore gerarchico, costringendo il responsabile aziendale a ricorrere alle cure del pronto soccorso.
In primo grado, il Tribunale confermava il licenziamento per giusta causa, ritenendo che la condotta assunta dal lavoratore non fosse in alcun modo giustificabile, attesa l’aggressione fisica all’autore di un ordine di servizio nei suoi confronti. La pronuncia veniva riformata dalla Corte d’appello la quale, svolta l’istruttoria, ridimensionava il fatto contestato ritenedolo punito dalla contrattazione collettiva con sanzione non espulsiva, sicché dichiarava illegittimo il licenziamento, con ordine di reintegra ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte territoriale reputando che, da qualsivoglia angolatura si ritenga di esaminarlo, il diverbio tra un dipendente e un superiore che abbia condotto quest’ultimo in ospedale a causa di un pugno sferrato al volto dal sottoposto giustifica l’irrogazione della sanzione espulsiva.
Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, la condotta del lavoratore, per il fatto stesso che quest’ultimo abbia utilizzato modalità fisiche di reazione violenta per contestare la reprimenda del superiore circa la mancata ottemperanza all’ordine di servizio, costituisce di per sé violazione del minimo etico, ovvero di quelle elementari norme di civile convivenza che, nell’ambito di una comunità, devono potersi esigere da ciascuna persona.
In conclusione, secondo la Corte la condotta del lavoratore che aggredisca un superiore gerarchico è paradigmatica della nozione stessa di giusta causa, quale frutto di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, la quale ricorre in presenza di un comportamento la cui gravità, oggettivamente e soggettivamente considerata, scuota irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e ne impedisca la stessa prosecuzione anche solo in via temporanea per il periodo di preavviso.