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Licenziamento collettivo. Anche le lavoratrici in gravidanza o maternità possono essere licenziate
Corte di Giustizia Ue, Terza Sezione, sentenza 22 febbraio 2018, causa C – 103/16
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La Corte di Giustizia europea ha affrontato il caso di una lavoratrice spagnola che, all’epoca del suo esonero deciso nell’ambito di un licenziamento collettivo, era incinta. La predetta impugnava il licenziamento che si fondava sull’accordo (vertente anche sulla modifica delle condizioni di lavoro, nonché sulla mobilità funzionale e geografica) raggiunto dalla società datrice e dal comitato di negoziazione (formato dai rappresentati dei lavoratori) che aveva stabilito i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare e le priorità per mantenere il posto. Nello specifico, il licenziamento della lavoratrice veniva giustificato dalla necessità di una notevole riduzione di personale nella sua provincia e dal suo scarso rendimento (aveva avuto una valutazione con uno dei punteggi più bassi).
In prime cure le sue doglianze venivano respinte, mentre in appello veniva sollevata una pregiudiziale volta a valutarne la legittimità, dato che la Direttiva 92/85 vieta il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità, tranne nei casi eccezionali non connessi al suo stato, ammessi dalle norme e/o prassi nazionali.
La Corte di Giustizia europea, con una interessante motivazione cui i giudici nazionali debbono attenersi nella valutazione di casi analoghi, ha dichiarato legittimo il licenziamento.
I Giudici europei hanno infatti chiarito che la direttiva 92/85 non osta a una normativa nazionale che consente il licenziamento di una lavoratrice gestante a causa di un licenziamento collettivo. La Corte ricorda, infatti, che se, da un lato, una decisione di licenziamento adottata per motivi essenzialmente legati allo stato di gravidanza dell’interessata è incompatibile con il divieto di licenziamento previsto in tale direttiva, per contro, una decisione di licenziamento presa durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità per motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice non è contraria alla direttiva 92/85, ove il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e quest’ultimo sia consentito dalle legislazioni e/o prassi dello Stato membro di cui trattasi.
Pertanto, ove siano indicati criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare (in particolare, motivi economici, tecnici o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa) il licenziamento di lavoratrici in gravidanza o maternità sarà da ritenersi legittimo.