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Il governo ha la delega sulla retribuzione e sulla contrattazione collettiva.
Una prima analisi del provvedimento.
David Trotti, consulente Sede Nazionale
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 3 ottobre, la LEGGE 26 settembre 2025, n. 144: Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.
La legge n.144/2025 si compone di quattro articoli e dispone la delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori, di contrattazione collettiva e di vigilanza sugli enti cooperativi, la delega non riguarda le pubbliche amministrazioni.
Nel primo articolo (Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva)
il Governo viene delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che devono raggiungere i seguenti obiettivi:
a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).
Nel realizzare questi obiettivi deve attenersi ai seguenti criteri:
a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;
b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a).
c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;
d) prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello;
e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro attraverso il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;
f) introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi;
g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per i trattamenti economici minimi complessivi);
h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;
i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa.
Il governo avrà inoltre la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti originali.
Altra delega assegnata al governo è quella in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva. Anche per questo tema sono previsti dei criteri direttivi:
a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;
b) perfezionare, prevedendo la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli;
c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale delle materie oggetto della legge delega;
Altresì in questo il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.