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Licenziamento del dipendente che abusa dei permessi sindacali
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Licenziamento del dipendente che abusa dei permessi sindacali

Sentenza n. 4943 del 02 febbraio 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Cassazione, con la Sentenza in commento, ha ribadito il principio secondo cui l’utilizzazione indebita di permessi sindacali ex art. 30 st. lav., oltre a giustificare la mancata retribuzione degli stessi, legittimi l’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda del lavoratore diretta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società per avere, nel corso di quattro giornate di assenza per permessi sindacali, svolto attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati, ed in particolare la partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali per i quali i permessi erano stati richiesti.
L’ex dipendente proponeva reclamo avverso la cennata sentenza e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza non definitiva, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e, in base al comma 4 dell’art. 18 l. n. 300/1970 novellato, condannava la società alla reintegra. Successivamente, con sentenza definitiva, la medesima Corte d’appello quantificava in dodici mensilità l’indennità dovuta al lavoratore ex art. 18, detratto l’aliunde perceptum, oltre accessori dalla data del licenziamento, condannando la società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro proponeva ricorso per Cassazione che, investita della controversia, riteneva fondate le doglianze della Società. Ed invero, ad avviso della Suprema Corte, i permessi sindacali retribuiti previsti dall’art. 30 dello Statuto del Lavoratori per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi.
Ne consegue che l’utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro e, ove il lavoratore non fornisca la prova contraria, la mancanza della prestazione è ritenuta imputabile al dipendente e rilevante sotto il profilo disciplinare.
Ed infatti, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il procedimento disciplinare instaurato dalla datrice di lavoro e, pertanto, l’applicazione della sanzione del licenziamento all’esito dello stesso e, cassando la sentenza non definitiva impugnata, ha rinviato nuovamente la controversia all’esame della Corte d’appello di Venezia dove i giudici dovranno applicare il principio di diritto sopra descritto.
Infine, si segnala che i Giudici di legittimità hanno altresì specificato che i permessi concessi ex art. 30 della legge 300 del 1970 accordati ai membri degli organi direttivi del sindacato al fine di consentirne la partecipazione alle riunioni degli organi medesimi, possono essere oggetto di controllo datoriale per verificare l’effettiva partecipazione, con applicazione di sanzioni in caso di accertamento di un abuso.
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