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Il whistleblowing e l’attività investigativa del dipendente
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Il whistleblowing e l’attività investigativa del dipendente

Sentenza della Corte di Cassazione n.35792 del 26 luglio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta, per la prima volta, un caso in cui viene invocata l’applicazione del whistleblowing (letteralmente: tira – fischi) che consiste nella segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all’azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.
Il campo di applicazione di tale tutela, prevista dalla legge 190/2012 con riguardo esclusivamente per i dipendenti pubblici, è stato poi ampliato dalla legge 179/2017 anche ai lavoratori di aziende private.
Nel caso in esame il dipendente si era improvvisato investigatore e aveva violato la legge per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro e, nello specifico, per dimostrare la vulnerabilità del sistema informatico adottato dal datore, usando l’account e la password di un altro dipendente e creando un falso documento di fine rapporto a nome di una persona che non aveva mai lavorato nell’istituto.
In primo grado, il Tribunale affermava la penale responsabilità del dipendente ex art. 615 c.p. (interferenze abusive nella vita privata). Su ricorso dell’imputato la Corte d’Appello di Bologna dichiarava l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 131 c.p.c. del reato suindicato e condannava il lavoratore per illecito accesso al sistema informatico.
Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione la quale chiariva la norma, analoga ad altre adottate in ambito internazionale, ha duplice scopo di delineare un particolare status giuslavoristico a tutela di chi segnala “abusi” e di favorire l’emersione di fatti illeciti per rafforzare il contrasto alla corruzione.
Ad avviso della Corte di legittimità, quindi, con l’orientamento numero 40, è stata introdotta la possibilità di inserire tra i destinatari dell’informativa anche il responsabile dell’anticorruzione. Ribadito il diritto del segnalante all’anonimato - a meno che la rivelazione dell’identità non sia indispensabile per la difesa dell’incolpato - la Suprema Corte chiarisce che la norma non ipotizza nessun obbligo di “attiva acquisizione di informazioni autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti imposti dalla legge”.
In conclusione, secondo la Cassazione, la condotta del lavoratore non può essere giustificata, neppure in virtù di uno scusabile errore sull’esistenza di un dovere in conseguenza del quale il fine avrebbe giustificato i mezzi. Per valutare la scriminante dell’adempimento del dovere valgono gli stessi criteri adottati per “l’agente provocatore”. E’ giustificata solo la condotta che non si inserisce “con rilevanza causale” nello svolgimento dell’atto criminoso, ma interviene in “modo indiretto e marginale, concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui”.
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