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Un'opportunità da non perdere

Il DL semplificazione prevede che, entro il 30 aprile p.v., le aziende farmaceutiche versino 2.378 milioni di euro, in termini di ripiano della spesa farmaceutica del SSN per gli anni 2013-2017.
Dopo il 31 maggio queste risorse potranno essere ripartite alle Regioni e alle Provincie autonome, con decreto del Ministro dell’Economia, sentita l’AIFA e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
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Fondo sanitario nazionale, diventano operativi gli aggiornamenti sui criteri di riparto
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Fondo sanitario nazionale, diventano operativi gli aggiornamenti sui criteri di riparto

L’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni e il successivo decreto interministeriale del 30 dicembre 2022 appena pubblicato confermano, con alcuni miglioramenti, i contenuti della bozza di provvedimento circolata lo scorso luglio e il rinvio delle disposizioni sull’applicazione degli ulteriori criteri previsti dalla normativa su costi e fabbisogni standard

Angelo Cassoni, Responsabile Centro Studi Aiop

Dopo l‘intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta dello scorso 21 dicembre, i contenuti della bozza di provvedimento riguardante la revisione degli attuali parametri per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, già oggetto di una nostra valutazione nel numero 456 di Inform@iop di luglio 2022, vengono ora formalizzati in via definitiva con alcuni ulteriori miglioramenti.

Il decreto 30 dicembre 2022, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. 13-3-2023), rende infatti finalmente operativi i nuovi criteri e i nuovi pesi di riferimento da adottare già a partire dalle operazioni di riparto per l’anno 2023, aggiungendo alcune nuove variabili di ambito sanitario e sociale.

Come già sottolineato, si tratta di variabili che sono potenzialmente in grado di rendere più equi i criteri attuali, ma alle quali viene associato comunque un peso alquanto modesto rispetto a quelle che influenzano in maniera preponderante la modalità base di assegnazione delle risorse: la popolazione residente e la frequenza dei consumi sanitari per fascia di età, che rappresentano attualmente gli unici criteri applicabili secondo il procedimento dettato dai commi dal 5 all’11 dell’articolo 27 del D. Lgs.  6 maggio 2011, n. 68.

Si registra così una prima, cauta apertura verso nuove metodologie che tengano conto anche degli indici di “deprivazione sociale”, in modo da poter misurare gli effetti dello svantaggio che si può manifestare in tema di istruzione, lavoro, abitazione e condizioni familiari. Come noto, su questi aspetti sono intervenute con maggior enfasi soprattutto le Regioni del Sud, guidate dalla Campania, che ha in più occasioni rivendicato il recupero di parte delle risorse assegnate ad altri territori caratterizzati dalla presenza di una quota maggiore di residenti anziani, senza tuttavia tener conto della forte incidenza delle patologie e delle situazioni di disagio che possono investire aree con popolazione relativamente più giovane.

All’artico 2 del provvedimento (Pesature dei criteri di ripartizione) viene stabilito che la quota assegnata sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, passa ora dal 100 per cento al 98,5 per cento delle risorse disponibili, a fronte del 99 per cento indicato inizialmente nella bozza di luglio 2022.

Vengono poi confermati i due nuovi criteri che si dividono esattamente a metà il restante 1,5 per cento del Fondo: il tasso di mortalità della popolazione al di sotto dei 75 anni di età e le risultanze dagli indicatori riguardanti particolari situazioni territoriali che generano un impatto sui bisogni sanitari. Nell’ambito di questa seconda tipologia di criteri troviamo l’incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione ed il tasso di disoccupazione che, con l’attribuzione del medesimo peso, beneficiano quindi di un terzo dello 0,75 per cento delle risorse complessive.

Viene confermato, inoltre, il rinvio dell’applicazione degli ulteriori criteri previsti dalla normativa in materia di costi e fabbisogni standard, enunciata nel 2011, e nuovamente demandata ad un successivo decreto da emanare non appena si renderanno disponibili le informazioni necessarie.

 

Il provvedimento è consultabile a questo link.

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