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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Lavoratori fragili
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Lavoratori fragili

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la circolare in commento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato un intervento chiarificatore sull’art. 26 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, con cui il Legislatore aveva previsto, tra l’altro, che, fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici o privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarebbe stato equiparato al ricovero ospedaliero.
La Circolare in parola, indirizzata al Ministero della Salute, all’INPS, alla Direzione centrale inclusione sociale e Invalidità Civile, nonché al Coordinamento generale Medico Legale, si concentra sulla definizione di “competenti organi medico legali” ed evidenzia che risultano preposti al rilascio di tali certificazioni sia cd. i medici di base, che i medici convenzionati con il SSN la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta. Di tal che le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell’esercizio di funzioni pubbliche e, dunque, provenienti da “organismi pubblici”.
Ed infatti, prosegue la circolare, un’interpretazione restrittiva di tale norma comporterebbe la possibilità di rilasciare la certificazione richiesta esclusivamente al servizio di medicina legale delle ASL, con l’effetto di complicare inutilmente “le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione” di soggetti particolarmente esposti al contagio da COVID-19.
Pertanto, alla stregua dell’interpretazione autentica fornita, le aziende saranno tenute a recepire i suddetti certificati medici rilasciati dal cd. medico di base in cui, usualmente, è apposto il codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 26 del DL n. 18/2020, il relativo periodo di assenza sarà equiparabile al ricovero ospedaliero di cui all’at. 19 del DL n. 9/2020 e, pertanto, non sarà computabile nel comporto.
Tuttavia, si deve ricordare che, al fine di evitare eccessivi oneri alle aziende legati alla collocazione in malattia dei lavoratori, il legislatore, al co.5 dell’art.26, ha previsto per i datori di lavoro la possibilità di inoltrare domanda all’ente previdenziale, il quale si prenderà carico dei relativi oneri (“in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020”).
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