Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
RSS
First45679111213Last

Notizie Aiop Nazionale

Il servizio di mensa: quando è obbligatorio e come gestirlo
5417

Il servizio di mensa: quando è obbligatorio e come gestirlo

Analisi dell'art. 68 CCNL Aiop Aris per il personale non medico e della giurisprudenza in materia.

 

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’art. 68 del CCNL AIOP-ARIS per il personale non medico, prevede espressamente che “È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette Strutture, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile. Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro”. E’ inoltre previsto dal citato art. 68 che il dipendente che fruisca del pasto fornito dalla struttura, debba contribuire con una somma pari ad € 1,55 per ogni pasto.

Il disposto contrattuale pone dunque quale “obbligo” l’istituzione del servizio mensa per tutte quelle strutture che abbiano in organico più di 160 dipendenti, specificando che, in determinati ipotesi, possano essere disposte “modalità sostitutive” e, in linea con la legge, che il tempo per la consumazione del pasto non rientra nell’orario di lavoro.

Il primo elemento da esaminare riguarda la platea di destinatari, posto che l’art. 68 si limita a specificare che non ha diritto al vitto il “personale non in servizio”.

All’uopo corre innanzitutto chiarire che il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa, disciplinato dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 8 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) il quale stabilisce che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva ed in mancanza il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti.

Presupposto, dunque, perché il lavoratore abbia diritto al servizio mensa è che il suo orario giornaliero sia superiore a sei ore. In tal caso il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario ed il dipendente dovrà timbrare in uscita ed in entrata (non essendo orario di lavoro e quindi non retribuito) e la pausa non potrà essere – come detto - inferiore a dieci minuti.

Sul punto ha poi specificato la giurisprudenza di legittimità che il lavoratore turnista ha diritto al buono pasto a prescindere dal fatto che la pausa per il pranzo avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto oppure in altre fasce orarie in considerazione alla specifica articolazione dell’orario su turni. Difatti ha specificato la Corte «l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato» (Cass. Sez. Lav.. n. 5547/21).

Un ulteriore aspetto da esaminare afferisce poi le modalità concrete di erogazione del vitto, posto che sul punto l’art. 68 rimanda all’”istituzione” del “servizio di mensa” o “laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario” alla garanzia dell’”esercizio della mensa anche con modalità sostitutive”.

Sul punto è dirimente la pronuncia della Cassazione n. 8470/23, che, nel ravvisare il diritto alla mensa quale “posizione soggettiva dei dipendenti di strutture cui si applica l’art. 68 CCNL cit. direttamente tutelata dal contratto collettivo ed immanente al rapporto di lavoro subordinato”, ha previsto che possano essere istituite “modalità sostitutive” “in caso di ricorrenza di particolari situazioni che non permettano al prestatore di interrompere il servizio per recarsi a mensa”, quale appunto la continuità assistenziale.

Tra le modalità sostitutive, oltre a quelle indicate esemplificamente nel CCNL, ed ossia il buono pasto (che, rammentiamo, non concorre alla formazione del reddito del dipendente nel limite di 4 euro per quelli cartacei e di 8 per quelli elettronici) ed il cestino da consumare in luogo idoneo, il vitto potrà essere erogato anche presso ristoranti o bar con cui il datore ha stipulato una convenzione (c.d. mensa diffusa) tramite l’attribuzione ai dipendenti di card elettroniche o app create ad hoc, che, a differenza dei ticket, non costituiscono titoli di credito, in quanto consentono una sola prestazione giornaliera, limitata ai giorni di effettiva presenza in servizio con impossibilità di posticiparne la fruizione del servizio.

Si ribadisce, infine, che tale servizio non è in alcun modo sostituibile con un’indennità monetizzabile, trattandosi di un’agevolazione di carattere assistenziale e non retributivo.

Previous Article Nuovo incremento esonero IVS per i lavoratori dipendenti e ticket di licenziamento e Codice della crisi di impresa
Next Article Toscana. Cartella Clinica Elettronica unica per tutta la Regione
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top