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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro

David Trotti, Consulente Nazionale AIOP

MINIMI PER LE PRESTAZIONI D’INDENNITÀ INPS: I VALORI PER L’ANNO 2019
Con la circolare n.79/2019 l’INPS ha fornito, per l’anno 2019, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti relativamente alle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Tali importi sono da prendere come parametro ai fini della liquidazione delle indennità a cui stiamo facendo riferimento, la cui misura con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2019. Nella circolare sono riepilogate le varie tipologie di lavoratori corredate dagli importi complessivi delle indennità.

CONCILIAZIONE MONOCRATICA E DIFFIDA ACCERTATIVA: I CHIARIMENTI DELL’INL

Con la nota n.5066 del 30/05/2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle problematiche connesse alle conciliazioni nel corso del procedimento su emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali. Il caso particolare trattato riguarda l’ipotesi in cui, successivamente all’emanazione della diffida accertativa ma prima della sua validazione, sia sottoscritto dalle parti un verbale di conciliazione che interviene dopo la validazione della diffida accertativa. L’Ispettorato ribadisce che il tentativo di conciliazione vada promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali dell’INL e che non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12 D.lgs. 124/2004, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva. La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa precedenti circolari hanno previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo. Quindi non è possibile per l’Ispettorato dare rilievo ad accordi conciliativi come da norma sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida che dopo. Una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali altre richieste da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.
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