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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

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L’esercizio del diritto di critica deve essere rispettoso della dignità della persona

Sentenza Corte di Cassazione n. 14527 del 6 giugno 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a cinque dipendenti dello stabilimento FCA di Pomigliano d’Arco per aver realizzato “una macabra rappresentazione scenica” del “finto suicidio dell’amministratore delegato della società tramite impiccagione su un patibolo, accerchiato da tute macchiate di rosso (a mo’ di sangue) e del successivo funerale, con contestuale affissione di un manifesto a mo’ di testamento ove si attribuivano all’amministratore stesso le morti per suicidio di alcuni lavoratori e la deportazione di altri” in tre luoghi, incluse le aree antistanti gli ingressi di due fabbricati aziendali, nonché di fronte alla sede di un’emittente televisiva regionale.

In primo grado, il Tribunale confermava il licenziamento, ritenendo che la rappresentazione integrasse un illegittimo esercizio del diritto di critica da parte dei dipendenti. La pronuncia veniva riformata dalla Corte d’appello la quale riteneva il licenziamento illegittimo sul presupposto che la rappresentazione scenica realizzata, “per quanto macabra, forte, aspra e sarcastica”, non avesse “travalicato i limiti di continenza del diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell’operato altrui (quindi anche del datore di lavoro), che in una società democratica deve essere sempre garantito”. In particolare, secondo i giudici di appello, la critica dei dipendenti aveva rispettato il limite di continenza sostanziale per la rispondenza al criterio della verità soggettiva, in considerazione della lettera lasciata da uno dei dipendenti suicidatosi, che riconduceva la ragione della tragica scelta alla condizione lavorativa, e delle opinioni dello stesso tenore rilasciate da un’altra dipendente morta suicida.

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte territoriale ritenendo violato il parametro normativo che prevede il bilanciamento effettivo dei due interessi costituzionalmente rilevanti nella fattispecie, ossia il diritto di critica e la tutela della persona umana.

Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, se è vero che la plateale inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica conduce, in genere, ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione altrui, tuttavia neppure la satira può esorbitare dal requisito della continenza.

Nello specifico, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che i dipendenti avessero “esorbitato i limiti di continenza formale attribuendo all’amministratore delegato qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli, esponendo il destinatario al pubblico dileggio, effettuando accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili in modo da suscitare sdegno, disistima nonché derisione e irrisione”, e travalicando, pertanto, il limite della tutela della persona umana richiesto dall’articolo 2 della Costituzione che impone, anche a fronte dell’esercizio del diritto di critica e di satira, l’adozione di forme espositive seppur incisive e ironiche, ma pur sempre misurate e tali da evitare di evocare pretese indegnità personali.
In conclusione, secondo la Corte la condotta del lavoratore idonea a menomare l’onore, la reputazione e il prestigio del datore mina il rapporto fiduciario ed è contraria al cosiddetto minimo etico e, pertanto, legittima il licenziamento per giusta causa.
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