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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali
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Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali

Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nella interessante sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare una pronuncia della Corte d’Appello di Milano con cui era stata confermata la condanna di un datore di lavoro al pagamento di premi previsti da accordi collettivi aziendali, in cui era previsto il rinnovo annuale tacito, salvo disdetta da manifestarsi entro l’ultimo giorno di gennaio. La Corte aveva infatti ritenuto irrilevante la disdetta posta in essere da datore di lavoro sia in forma orale che scritta, quest’ultima perché tardiva. L’azienda, nello specifico, aveva dapprima dato disdetta in forma orale in data 27 gennaio, in occasione di un incontro con le organizzazioni sindacali, e poi con una lettera datata 29 gennaio, ma pervenuta alla controparte il successivo 3 febbraio, quindi tardivamente.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra i vari motivi di ricorso, la validità e quindi la tempestività della dichiarazione di recesso comunicata oralmente.
Il Supremo Collegio, ripercorrendo la normativa nonché i precedenti giurisprudenziali in materia di libertà di forma, ha innanzitutto fissato il principio di diritto per cui, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, ben potendo esso “realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti”, salvo diversa e precedente pattuizione scritta ex art. 1352 c.c..
Una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà, secondo la Corte, deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso o il recesso unilaterale (o disdetta). Tanto deriva dal consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale per cui il recesso è un negozio recettizio che, pur non richiedendo formule sacramentali, nondimeno resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato (cfr. Cass. n. 14730/2000, Cass. n. 5454/90 e Cass. n. 5059/86). Di tal che se l’accordo può essere stipulato senza necessità di atto scritto, anche il relativo recesso è assoggettato al principio della libertà di forma, fermo restando l’onere incombente sul datore di lavoro di dimostrare l’esistenza di una effettiva disdetta verbale.
La Corte, fissando il principio di diritto che la “libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune …ed ai i negozi connessivi, come il recesso unilaterale” ha dunque accolto il ricorso del datore di lavoro, rinviando alla Corte di Appello per l’accertamento, tramite istruttoria, dell’effettività della disdetta orale.
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