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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali
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Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali

Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente, fruitore dei permessi ex L. 104/92, licenziato per aver tenuto alcuni comportamenti estranei alle esigenze della madre assistita. Nello specifico, questi, per tre ore delle sedici complessive fruite, anziché prestare assistenza alla madre, si era recato dalla cugina veterinaria per le cure del suo cane che era stato male.

Il lavoratore impugnava la indicata risoluzione e la Corte di Appello di Perugia, in riforma alla pronuncia di primo grado, dichiarava risolto il rapporto, condannando la società ad una indennità risarcitoria, ciò sul presupposto che, seppur alcuni dei fatti contestati fosse sussistenti nella loro materialità, non fossero comunque tali da giustificare la misura disciplinare adottata per mancanza di proporzionalità, poiché “la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta ..per un arco di tempo limitato, ossia per il 18,75% del tempo”.

Entrambe le parti si rivolgevano alla Suprema Corte, la società chiedendo la declaratoria di legittimità della risoluzione e il dipendente insistendo per la reintegra nel posto di lavoro.

Gli Ermellini, rigettando sia il ricorso principale che quello incidentale, dichiaravano il rapporto di lavoro definitivamente risolto, confermando la condanna della società a pagare all’ex dipendente un’indennità risarcitoria.

Specificava infatti la Corte che “nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l”insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o si realizzi l’ipotesi sei fatti sussistenti ma privi di carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa”.

La richiamata pronuncia, seppur riconoscendo al dipendente la tutela indennitaria forte, assume un importante rilievo poiché ha comunque stabilito la risoluzione del rapporto, a fronte di un utilizzo seppur minimo (18,75% rispetto al totale delle ore fruite) dei permessi per usi diversi da quelli di assistenza al paziente, ciò a conferma dell’indirizzo giurisprudenziale che i richiamati permessi non hanno una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al familiare, dovendo tale fruizione porsi obbligatoriamente in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto.

 

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