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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Notizie Aiop Nazionale

Dispositivi medici. Indicazioni operative per le segnalazioni degli incidenti

Circolare del Ministero della Salute 8 luglio 2021

Il Regolamento (UE) 745/2017 è divenuto pienamente applicabile il 26 maggio u.s. e innova profondamente la normativa applicabile ai dispositivi medici (non in vitro), aumentando, tra l’altro, la sicurezza del paziente attraverso l’introduzione di procedure più severe volte alla valutazione della conformità e alla sorveglianza post-commercializzazione dei dispositivi.


Sanzioni per omesso oscuramento di dati sanitari

Trasmessi referti a MMG in violazione della volontà del paziente

Il Garante per la protezione dei dati sanitari, con due provvedimenti adottati lo scorso 27 maggio e resi noti con newsletter del 20 luglio u.s., ha sanzionato una Azienda sanitaria della Romagna e una Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento per aver messo a disposizione dei medici di medicina generale (MMG) referti e documenti sanitari, rispetto ai quali gli interessati avevano esercitato il diritto di oscuramento.


Il trattamento dei dati dei dipendenti

Le indicazioni del GDPR e del Garante per la protezione dei dati sanitari

Il tema del trattamento dei dati personali in ambito lavorativo è un argomento di estrema attualità sin dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con cui sono state previste tutele maggiormente pregnanti della privacy dei lavoratori, introducendo nel nostro ordinamento nuovi meccanismi di ponderazione tra il diritto del datore di lavoro al controllo del corretto esercizio della prestazione lavorativa e della tutela dell’immagine aziendale e il diritto del lavoratore alla propria riservatezza, con particolare riferimento ai dati dello stesso che esulano dall’ambito lavorativo.


Esclusa esenzione IVA per le imprese sociali che svolgono attività socio-sanitarie

Interpello n. 475/2021

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 475/2021, reperibile al seguente link, ha ritenuto che una fondazione che ha finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, benché svolga attività interamente in convezione con Comune o ATS come nel caso di specie, non può fruire dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del DPR 633/1972, nell’ipotesi in cui assuma la qualifica di impresa sociale.


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