martedì 20 novembre 2018 47239 Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri Il Garante individua le operazioni a rischio D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere. La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea. Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto. Previous Article Le Commissioni nazionali Aiop Next Article CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”
Una tantum Una tantum Attesa per fine aprile una risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate giovedì 1 aprile 2021 L'Agenzia delle Entate non ha ancora risposto all'istanza di interpello sul tema dell'"una tantum riparatoria", prevista dall'art. 54 del CCNL del personale dipendente firmato l'8/10/2020.
Deleghe ai Sottosegretari di Stato alla Salute Deleghe ai Sottosegretari di Stato alla Salute Senatore Pierpaolo Sileri e sig. Andrea Costa giovedì 1 aprile 2021 Con due distinti decreti del 12 marzo 2021, il Ministro alla Salute, Roberto Speranza, ha conferito al sen. prof. Pierpaolo Sileri e al sig. Andrea Costa, le deleghe per l'esercizio del ruolo di Sottosegretario di Stato alla Salute.
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Schema di relazione delle Commissioni riunite V e XIV giovedì 1 aprile 2021 Le Commissioni riunite V e XIV sulla proposta di PNRR hanno concluso il lavoro di audizioni - cui ha partecipato anche Aiop, in data 11/3/2021 - ed ha elaborato uno schema di relazione, che contiene molti passaggi relativi al settore "Salute" (par. 6).