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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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COVID-19 Gestione del rischio clinico. Linee guida ed eventi avversi

Il Gruppo Ecclesia continua ad essere a fianco delle strutture sanitarie e dei loro operatori nella emergenza Covid-19: oltre alle informative elaborate da Ecclesia GEAS Sanità sulle coperture assicurative delle strutture sanitarie e delle persone fisiche, abbiamo elaborato un nuovo gruppo di informazioni relative al Coronavirus in merito al risk management. Per informazioni sempre aggiornate visitare www.ecclesiageas.it/coronavirus.



COVID 19 - La tutela dei dati personali

Il D.L. 14/2020, come rappresentato nella Circolare Aiop n. 45/2020, ha introdotto con l’art. 14 la possibilità per le autorità ed i soggetti preposti all’attuazione delle misure, adottate ai vari livelli di Governo, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 - tra i quali le strutture private che operano nell’ambito del SSN, richiamate espressamente dall’art. 14, comma 1 - di trattare i dati personali, ivi inclusi quelli sensibili e giudiziari (art. 9 e 10 GDPR), necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. La norma, inoltre, precisa che tale trattamento include la comunicazione dei dati personali tra i soggetti ivi menzionati.

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