Un’analisi dettagliata
Il 18 dicembre 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha accordato il proprio parere, favorevole ed unanime, al testo finale del Patto per la Salute 2019-2021. L’accordo che, come tutti ben sappiamo, si è fatto attendere per oltre 18 mesi, è stato raggiunto sulla base di un compromesso riguardante il tema dell’età pensionabile dei medici (che ad oggi possono pertanto rimanere operativi ed in servizio fino a 70 anni), il tema dei contratti degli specializzandi (che potranno essere assunti a tempo determinato dal terzo anno di specializzazione, come recentemente rimarcato anche nei contenuti del D.L. Milleproroghe) e sull’impegno del Governo a riesaminare le procedure di nomina dei Commissari ad acta delle Regioni entro 180 giorni.
Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020
Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Lavoro agile, congedi parentali, pensione
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2020, sono emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (così detto Corona Virus). Nello specifico l’articolo 2 estende in via provvisoria, ossia fino al 15/03/2020, le modalità di lavoro agile come disciplinati dalla legge n.81/2017 anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti per tutti i datori di lavoro aventi come sede legale o operativa nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Tale Decreto sopprime l’art.3 del precedente DPCM sulla gestione del COVID-19 del 23/02/2020.
Modalità di raccolta dati
La legge 22 dicembre 2017 n. 219, pubblicata in G.U. il 16 gennaio 2018 (n. 12), come noto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce, espressamente, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.