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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

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Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

L’accordo riguarda sostanzialmente la predisposizione di “Linee Guida” operative per l’ottimizzazione della fase di esecuzione delle prestazioni e dei servizi sanitari nel settore dell’assistenza integrativa. Le parti si impegnano a innalzare la qualità, la sicurezza, la tempestività, l’efficacia, la facilità di accesso alle prestazioni e la corretta presa in carico amministrativa, a beneficio degli assistiti. Fornire indicazioni e informazioni concrete su misure e processi di qualità che rendano agevole l’assistenza anche per strutture di piccola dimensione. Il trattamento dei dati dei pazienti, secondo le rispettive responsabilità, sancito dalla Direttiva europea 679/2016, meglio conosciuta come General Data Protection Regulation.

Il testo sottoscritto, inoltre, contempla tutta una serie di “accorgimenti” per evitare il più possibile eventuali contenziosi economici tra le parti in causa, al fine di ridurre al minimo le ripercussioni sull’assistito.

Il Presidente del Fasi, Marcello Garzia, ha così commentato l’accordo sottoscritto: “Ho sempre pensato che tutte le strutture e le persone valide possono essere utili per la sanità e l’assistenza. La saggezza, come in questo caso, sta nel far lavorare insieme tutti gli attori della filiera evitando le contrapposizioni, finalizzando le forze innanzitutto al bene degli assistiti”.

Il Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci, ha espresso così il suo apprezzamento: “Sono contenta perché l’accordo viene siglato tra il Fasi, Fondo di Confindustria e Federmanager, e la nostra associazione di categoria dell’ospedalità privata, l’AIOP, che si è fatta promotrice di meccanismi innovativi di funzionamento e di sviluppo trasparente del secondo pilastro. La Sanità Integrativa è un’opportunità e Confindustria è in prima linea su questo, fermo restando la necessità di valorizzare il Sistema Sanitario Nazionale che è la base della tutela della salute dei nostri cittadini”.

La sottoscrizione di quest’accordo contribuisce, in una logica di efficienza integrata e non alternativa al Servizio sanitario nazionale, alla definizione di “chiari” meccanismi regolatori del sistema, permettendo alle strutture sanitarie nostre associate, anche di piccole dimensioni, di contribuire all’erogazione di prestazioni di qualità ai propri assistiti” ha dichiarato il Presidente nazionale AIOP, Barbara Cittadini.

Per Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager: “Tutelare la salute dei nostri colleghi significa non solo garantire prestazioni sanitarie adeguate, bensì preoccuparsi di tutta l’esperienza di cura nella sua interezza. Per questo l’accordo del nostro Fondo Fasi con le maggiori Associazioni della sanità privata rispecchia la volontà di Federmanager e Confindustria di valorizzare le grandi potenzialità di sviluppo della sanità integrativa, mettendo al centro dei nostri investimenti il valore della persona”.
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Notizie Aiop Nazionale

L’apporto della componente di diritto privato risulta indispensabile anche nelle emergenze

Comunicato stampa del 26 febbraio 2020

“Sorprende la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per il quale la responsabilità della gestione dell’emergenza Coronavirus ricadrebbe unicamente sulla sanità pubblica, mentre la componente di diritto privato drena risorse e, dunque, presumibilmente, andrebbe ridotta.
In realtà, la rete degli ospedali di diritto privato presente in Italia è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e assicura un quarto di tutti i ricoveri ospedalieri e senza questo contributo, la sanità pubblica italiana non potrebbe assicurare il servizio universale a tutti i cittadini.

Attesa per la ripresa degli incontri istituzionali per il rinnovo del CCNL

In considerazione dell’emergenza del Coronavirus che ha investito il Paese, concentrando l’attenzione di tutti su un problema che ha una indiscutibile priorità non è, ancora, stata fissata la data dell’incontro tra le Istituzioni e le parti sociali, promosso dal Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Luigi Icardi.


Patto per la Salute 2019-2021

Un’analisi dettagliata

Il 18 dicembre 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha accordato il proprio parere, favorevole ed unanime, al testo finale del Patto per la Salute 2019-2021. L’accordo che, come tutti ben sappiamo, si è fatto attendere per oltre 18 mesi, è stato raggiunto sulla base di un compromesso riguardante il tema dell’età pensionabile dei medici (che ad oggi possono pertanto rimanere operativi ed in servizio fino a 70 anni), il tema dei contratti degli specializzandi (che potranno essere assunti a tempo determinato dal terzo anno di specializzazione, come recentemente rimarcato anche nei contenuti del D.L. Milleproroghe) e sull’impegno del Governo a riesaminare le procedure di nomina dei Commissari ad acta delle Regioni entro 180 giorni.

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

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