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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

L’apporto della componente di diritto privato risulta indispensabile anche nelle emergenze

Comunicato stampa del 26 febbraio 2020

“Sorprende la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per il quale la responsabilità della gestione dell’emergenza Coronavirus ricadrebbe unicamente sulla sanità pubblica, mentre la componente di diritto privato drena risorse e, dunque, presumibilmente, andrebbe ridotta.
In realtà, la rete degli ospedali di diritto privato presente in Italia è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e assicura un quarto di tutti i ricoveri ospedalieri e senza questo contributo, la sanità pubblica italiana non potrebbe assicurare il servizio universale a tutti i cittadini.

Attesa per la ripresa degli incontri istituzionali per il rinnovo del CCNL

In considerazione dell’emergenza del Coronavirus che ha investito il Paese, concentrando l’attenzione di tutti su un problema che ha una indiscutibile priorità non è, ancora, stata fissata la data dell’incontro tra le Istituzioni e le parti sociali, promosso dal Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Luigi Icardi.


Patto per la Salute 2019-2021

Un’analisi dettagliata

Il 18 dicembre 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha accordato il proprio parere, favorevole ed unanime, al testo finale del Patto per la Salute 2019-2021. L’accordo che, come tutti ben sappiamo, si è fatto attendere per oltre 18 mesi, è stato raggiunto sulla base di un compromesso riguardante il tema dell’età pensionabile dei medici (che ad oggi possono pertanto rimanere operativi ed in servizio fino a 70 anni), il tema dei contratti degli specializzandi (che potranno essere assunti a tempo determinato dal terzo anno di specializzazione, come recentemente rimarcato anche nei contenuti del D.L. Milleproroghe) e sull’impegno del Governo a riesaminare le procedure di nomina dei Commissari ad acta delle Regioni entro 180 giorni.

La legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015

Si segnalano ordinanza n. 214 del 18 aprile 2019 il Tribunale di Bari e ordinanza del Tribunale di Roma datata 3 gennaio 2020

Con le ordinanze in commento i giudici territoriali hanno rimesso alla Corte Costituzionale una questione concernente la legittimità dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act) nella parte in cui prevede, in capo al lavoratore che abbia subito un licenziamento viziato da irregolarità derivanti dalla violazione del vincolo di motivazione di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 604 del 1966 o della procedura prevista all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il diritto a un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

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