Ne parla Riccardo Ferrari, CFO & Co-funder della White Wall, startup vincitrice del Premio Aiop Giovani, "StartAiop"
“Siamo molto orgogliosi dei risultati della prima edizione della call StartAiop - ha commentato Michele Nicchio, Presidente Nazionale Aiop Giovani -, si tratta di un passo importante per le strutture sanitarie private verso un percorso di Open Innovation che consentirà di evolversi, diventare più efficienti, migliorare le prestazioni offerte ai cittadini e semplificare il rapporto tra ospedale, medico e paziente. La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per aprire un dibattito sull’importanza dell’innovazione tecnologica e stimolare l’interesse verso la digitalizzazione del settore, una sfida-opportunità cruciale per la sanità italiana. Siamo convinti del valore aggiunto dei progetti delle tre start-up premiate, e il nostro obiettivo è quello di continuare a scoprire giovani talenti, intercettare l’innovazione là dove viene sperimentata e integrarla nelle nostre aziende”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12174 del 08.05.2019
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta sull’articolo 3, comma 2, del Dlgs 23/15, riaprendo l’annosa problematica del “fatto materiale” o “fatto giuridico” , che aveva diviso la giurisprudenza di merito e suscitato diverse interpretazioni in dottrina.
Ed invero, già la legge 92/12 (cd. Legge Fornero), modificando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha limitato la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, ovvero dei codici disciplinari applicabili”.
INPS e Ispettorato nazionale del lavoro
Con la circolare n.86/2019, l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo le nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile per il lavoro all’estero, il così detto modello A1. Il documento in oggetto utile per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile per il lavoratore che si trova a svolgere un’attività lavorativa in uno o più stati che applicano la regolamentazione comunitaria. L’Istituto con la presente circolare informa che a decorrere dal 1°settembre 2019 la domanda di rilascio del modello A1, deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale istituzionale. Si ribadisce, in conclusione, che alcune tipologie di lavoratore la domanda è esclusa dall’invio telematico: lavoratore autonomo distaccato, lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati, lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati, dipendente pubblico, dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati, lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004), personale di volo e di cabina e lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora.