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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Cybersecurity. Nuovo protocollo d'intesa tra Garante privacy e Intelligence

Data breach comunicabili dall'Autorità anche al Nucleo per la Sicurezza cibernetica

l Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Antonello Soro, e il Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Gennaro Vecchione, hanno sottoscritto il 6 marzo scorso, il nuovo Protocollo d'intenti sulla protezione dei dati personali nelle attività di sicurezza cibernetica, che conferma e rilancia le linee dell'intesa istituzionale avviate nel 2013 e da ultimo rinnovate nel 2017.


Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale

Tribunale di Bari, Sez. Lavoro: ordinanza del 19.02.2019

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso di un medico, ex dipendente di una struttura sanitaria privata accreditata, il quale instava per la declaratoria di nullità di un licenziamento comminatogli poiché, a detta del lavoratore, discriminatorio, ritorsivo e/o dettato da motivo illecito e, comunque, privo di giusta causa.
Nella specie, la struttura aveva provveduto a risolvere il rapporto per giusta causa sulla base della condotta del professionista che aveva svolto, in più occasioni, durante il suo turno di lavoro in qualità di dipendente subordinato, attività in regime libero professionale in violazione degli accordi intercorsi con la Casa di Cura, come dimostrato da copiosa documentazione e confermato poi dalla consulenza tecnica d’ufficio, espletata in giudizio.

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