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Notizie dalla Liguria

Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

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Iper ammortamento e tecnologie sanitarie. Obiettivo raggiunto

Barbara Cittadini e Gabriele Pelissero

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con circolare 1/3/2019, n.48610, ha esteso l’applicazione dell’iper ammortamento nel settore sanitario agli investimenti relativi a:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
- robot;
-sistemi automatizzati da laboratorio.

Si tratta, come ben sapete, di investimenti tutti riconducibili al concetto di “Sanità 4.0” e, quindi, per noi molto importanti. Quanto stabilito dal Mise assume, quindi, una particolare validità per la quale dobbiamo essere, particolarmente, orgogliosi. Ottenere questo risultato è stato reso possibile, anche, grazie alla preziosa sinergia d’azione con il gruppo Sanita di Assolombarda.
Il Ministero ha riconosciuto la validità delle argomentazioni che, nel corso dei lavori preparatori della legge di stabilità 2018, il Vicepresidente nazionale di AIOP aveva avuto modo di esporre in audizione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica (7/11/2017).
In particolare, tra le varie richieste, veniva posta l’attenzione sull’applicazione della supervalutazione degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing (il cosiddetto iper ammortamento), così come disciplinata dall’art. 1, comma 9 e sgg. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, nonché dall’allegato A alla medesima legge, nel quale risultano elencate le categorie di beni strumentali per i quali è previsto l’accesso alla norma.
La richiesta era quella di includere, tra le categorie definite dall’Allegato A, le grandi apparecchiature sanitarie di diagnostica per immagini e diagnostica interventistica, di radioterapia e radiochirurgia, di medicina nucleare, di sistemi robotizzati.
Oggi queste nostre istanze sono state di fatto accolte.

In allegato, troverete i dettagli applicativi e gli aggiornamenti previsti dalla legge 30/12/2018, n.145 (legge di bilancio 2019, art.1, co.60), ai quali Vi invito a porre attenzione, grazie agli strumenti interpretativi del nostro consulente prof. Maurizio Leo, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dall’istituto.
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Notizie Aiop Nazionale

Trattamento ai fini IVA prestazioni sanitarie cooperative sociali

Nota del Consulente tributario e fiscale della Sede nazionale AIOP, Maurizio Leo, sul trattamento ai fini IVA delle attività socio-assistenziali-sanitarie di una cooperativa sociale, consistenti in prestazioni domiciliari e ambulatoriali di riabilitazione neuromotoria, psicomotoria e logopedica a favore di cittadini (minori e adulti) con quadri di pluri-patologia, che necessitano di trattamenti complessi e multidisciplinari, rese in base ad apposita convenzione con il SSR.

Il licenziamento per giusta causa e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore

Tribunale di Roma: Decreto di rigetto n. 12721 del 7.2.2019 (G.I. Dott.ssa Bajardi)

La pronuncia in commento affronta il caso di una Casa di Cura, che, all’esito di ben sette contestazioni disciplinari, valutata la condotta complessiva del dipendente, tecnico di radiologia, intimava a quest’ultimo il licenziamento per giusta causa.
Con ricorso, il lavoratore chiedeva al Giudice di dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogatogli, lamentandone il carattere ritorsivo e comunque l’assenza di giusta causa, e, per l’effetto, ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre risarcimento del danno.

Finanziamenti regionali alla ricerca e strutture accreditate

TAR Toscana, Sentenza 15 gennaio 2019, n. 77

La Regione può destinare risorse del fondo sanitario regionale obbligatoriamente ad aziende ed enti del servizio regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca, con preclusione delle strutture sanitarie private?
Il concorso tra strutture sanitarie pubbliche e private, chiariscono i giudici con la sentenza Tar Toscana n. 77/2019, è previsto dalla legge al fine di raggiungere l'erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, ma non ad altri fini la cui sussunzione nell'ambito degli obiettivi di carattere pubblicistico è rimessa alla valutazione delle Regioni interessate. Nessuna norma infatti prevede il loro necessario concorso alle attività di ricerca.


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