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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Le registrazioni sul lavoro. La ponderazione tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: Sentenza 11999 del 16 maggio 2018

La Cassazione, con la pronuncia in commento, è tornata sulla vexata quaestio delle registrazioni effettuate dai dipendenti sul luogo di lavoro. L’ordinanza muove dal ricorso presentato da un lavoratore innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Chieti, con cui instava per l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli per aver effettuato un’occulta registrazione di una conversazione telefonica tra il superiore gerarchico ed altro dipendente, nonché di una riunione aziendale, con successivo utilizzo al fine di sporgere querela per presunto mobbing.

Come affrontare le sfide della sanità nell’Ue

Portare i sistemi sanitari europei nel 21° secolo

Molte delle sfide sanitarie dei Paesi dell’Unione possono essere affrontate attraverso iniziative europee. Se è vero, infatti, che la sanità è competenza degli Stati membri è altrettanto vero che nell’articolo 168 del Trattato di Lisbona si stabilisce che l’azione dell’Ue deve essere di complemento alla politiche nazionali, al fine di migliorare la tutela della salute.

Le novità sul lavoro della settimana

INPS

Con la circolare n.15/2019 l’INPS fornisce le istruzioni in merito all’APE sociale. Nello specifico, recependo le novità introdotte con il decreto-legge n.4/2019, è previsto un posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione, al 31 dicembre 2019. L’INPS chiarisce che dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto, potranno presentare la domanda di riconoscimento i soggetti che nel corso dell’anno 2019 maturano i requisiti previsti dalla normativa. Vista la proroga sarà diritto anche di coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato domanda di effettuare la richiesta. Nella circolare sono poi riepilogati i modelli di domanda e le istruzioni applicative. Si ricorda che i soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre 2019.

L’illegittima risoluzione del rapporto e l’indennità

Le prime applicazioni dei giudici di merito della Sentenza 194/2018 della Corte Costituzionale.

Il presente articolo è finalizzato ad offrire un quadro sull’indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui intervenga una declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato. Sul tema, in primo luogo, dispone il Jobs act, così come modificato dalla l. 96/2018 (legge di conversione del decreto dignità) che, in presenza di licenziamento illegittimo, salvo casi estremamente residuali di applicazione della reintegra, condannava il datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria in misura fissa e predeterminata pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, partendo da un minimo di 6 (sei) e fino ad un massimo di 36 (trentasei) mensilità.

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