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Notizie dalla Liguria

Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

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Caso Avastin. Per l'Antitrust "è discriminatorio escludere i centri privati da somministrazione"

L'AGCM ha sollevato criticità concorrenziali

Permettere l'utilizzo del farmaco Avastin per la cura delle patologie visive solo alle strutture pubbliche, ma non a quelle private dà luogo ad "una ingiustificata discriminazione tra strutture pubbliche e private". Lo mette nero su bianco l'Antitrust, che nell'ultimo bollettino bacchetta l'Aifa e prende nuovamente posizione su una vicenda, quella di Avastin e Lucentis, che negli ultimi due anni è salita più volte agli onori delle cronache, soprattutto dopo la maxi multa comminata proprio dall'Autorità garante della concorrenza ai due colossi farmaceutici La Roche e Novartis per aver fatto cartello per ostacolare la vendita del farmaco antitumorale Avastin per la cura della vista, favorendo invece quella di Lucentis, che costa 10 volte tanto.

Il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, si rallegra della pronuncia dell'Antitrust e auspica che presto si traduca nei fatti. "Ben venga quanto detto dall'Antitrust, siamo contenti che ci sia stata una pronuncia su un tema così specifico. Ora ci auguriamo che arrivi una nuova determina dell'Aifa". In questi mesi, spiega Leonardi, la questione era rimasta in stallo perchè si era verificata una situazione di rimpallo tra Aifa e Regioni. "Noi avevamo scritto all'Aifa per segnalare una situazione certamente discriminatoria, ci avevano risposto che loro non avevano problemi a permettere l'uso anche per i privati accreditati, ma che la competenza era delle Regioni. A loro volta diverse Regioni- prosegue il direttore generale di Aiop- ci hanno risposto che dovevano attenersi a quanto stabilito dall'Aifa".
Cosi' il problema rimaneva, dando origine ad una vera discriminazione, spiega Leonardi, perche' "il cittadino non era libero di scegliere la struttura che reputava migliore, ma per avere la completezza delle cure doveva rivolgersi per forza al pubblico". Ora all'Aiop non resta che sperare che da Aifa arrivi presto una nuova determina e che le Regioni, di solito "attente a tutelare il pubblico piuttosto che la libera scelta del cittadino", si comportino di conseguenza. In prima linea in questa 'guerra' dei farmaci c'e' sempre stata la Regione Emilia-Romagna, che fu tra le prime ad avviare un braccio di ferro contro La Roche e Novartis, rivolgendosi a Tar, Corte costituzionale e poi Antitrust.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente. Commesso l'illecito nell’eseguire l’ordine di un superiore gerarchico

Corte d’Appello di Roma, sentenza 4291 del 10.10.2016 e Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: ordinanza 30278 del 22.11.2018

Le pronunce in commento affrontano il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento per giusta causa, comminatogli da una R.S.A. laziale per aver lo stesso sottratto un farmaco dietro ordine di un superiore gerarchico. Invero, secondo la Società, l’aver ricevuto un ordine da quest’ultimo non esonera il lavoratore dalle proprie responsabilità, attesa la consapevolezza della natura fraudolenta della condotta e la contrarietà della stessa alle procedure interne.

Le novità sul lavoro della settimana

Inps

Con il messaggio n.4378/2018, l'INPS definisce le modalità operative per il versamento dei contributi sospesi a fronte degli eventi sismici a far data 24 agosto. Il decreto legge n.55/2018 convertito dalla legge n.89/2018 ha disposto il saldo dei versamenti sospesi con decreto legge del 189/2016 entro la data del 31 gennaio 2019, o mediante rateizzazione, massimo 60 rate a decorrere da gennaio 2019.

L’UEHP membro dell’Alleanza per l’assistenza integrata

Il lancio della road map al Parlamento europeo

L’organizzazione ICA (Integrated Care Alliance), di cui l’UEHP fa parte come membro fin dalla sua costituzione, è stata ufficialmente lanciata al Parlamento europeo a giugno 2016 ed opera, come si deduce dalla sua stessa denominazione, per rendere una realtà in tutta l’UE l’assistenza integrata, volta a promuovere un approccio centrato sulla persona.

Il trasferimento del dipendente per incompatibilità aziendale non ha natura disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: ordinanza n. 27226 del 26.10.2018

La pronuncia in commento affronta il caso della domanda di accertamento dell’illegittimità di un provvedimento di trasferimento, erogato da una Società ad un proprio dipendente, al fine di risolvere una situazione di conflittualità all'interno di un proprio piccolo ufficio.
Il lavoratore riteneva leso il proprio diritto alla luce mancato rispetto della procedura ex art. 7 legge 300 del 1970 che prevede una serie di garanzie procedurali per erogare un provvedimento disciplinare.

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