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Notizie dalla Liguria

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

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Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".

Così Barbara Cittadini, Presidente nazionale AIOP, ha commentato le dichiarazioni, di ieri, da parte della Ministra della Salute, Giulia Grillo, sui passaggi per la definizione del Patto per la Salute.

La Presidente Cittadini – come Rappresentante nazionale della Componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale -, ha condiviso le priorità individuate dalla Ministra Grillo ed ha aggiunto: “L'attivazione dei lavori del Tavolo, che si sta riunendo in questi giorni per predisporre il Patto per la Salute, rappresenta un’opportunità e una speranza per tutti i cittadini e per gli stakeholder istituzionali della filiera della salute. Da parte di AIOP, c’è la piena disponibilità a lavorare, sinergicamente, per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare la qualità del Servizio Sanitario Nazionale, ovviando alle criticità rilevate
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Notizie Aiop Nazionale

La sicurezza dei pazienti nella dichiarazione del Parlamento europeo

La patient safety è un tema sempre più al centro dell’attenzione di autorità ed esperti nazionali e internazionali. L’Oms calcola che i danni riportati dai pazienti sono la quattordicesima causa di morte tra le malattie a livello globale, al pari della tubercolosi e della malaria, e che in alcuni Paesi europei il peso dei danni è paragonabile a quello di malattie croniche, come la sclerosi multipla e varie forme di cancro. Le statistiche dimostrano, peraltro, che le strategie per ridurre la percentuale degli eventi avversi comporterebbero, soltanto nell’Ue, la prevenzione di più di 750mila danni dovuti ad errori medici ogni anno, con la conseguente diminuzione di tre milioni e 200mila giornate di ospedalizzazione, di 260mila casi disabilità permanente e di 95mila morti all’anno.


Violazione dell’ordine di reintegrazione e risarcimento del danno

Corte Costituzionale, Sentenza 23 aprile 2018 n. 86

Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs act, la Corte costituzionale riconosce la natura “risarcitoria” (e non retributiva) all'indennità dovuta al lavoratore che non venga immediatamente reintegrato nel posto di lavoro per ordine del giudice.
Ed invero la Corte affronta il caso di una lavoratrice che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il datore di lavoro le aveva richiesto la restituzione dell’indennità corrispostale per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data della sentenza che aveva riformato l’ordinanza di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole e di reintegrazione nel posto di lavoro, emessa a conclusione della fase sommaria.

Prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Per quanto riguarda le Case di cura non convenzionate queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972. La prassi dell’amministrazione finanziaria, in tema di regime di esenzione, rileva, solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione, rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente non ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso, l'applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.

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