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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Cittadini: “Occorre che le Istituzioni assumano piena consapevolezza che hanno il dovere di garantire l’assistenza a tutti”

La Nota di aggiornamento del Def, pubblicata recentemente, pone nuovamente in evidenza l’andamento della spesa sanitaria che, ancorché registri un lieve incremento in termini assoluti, non tranquillizza certo gli italiani. Si passa, infatti, dai 115,818 miliardi previsti per il 2018 dall'ultimo Def licenziato dal Governo Gentiloni, ai 116,331 miliardi indicati nella Nota di aggiornamento diffusa in questi giorni. Questo importo non è, però, sufficiente a preservare a e custodire il sistema universalistico e solidaristico, che è proprio del nostro ordinamento.
Di fronte ai numeri, occorre fare due ordini di ragionamenti: il primo più ampio, che guardi all’andamento del Paese, il secondo più analitico, che abbia attenzione alle peculiarità dell’assistenza sanitaria.

Il “tempo tuta”

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22382 del 13.09.2018

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel solco del filone giurisprudenziale tracciato dalla pronuncia n. 2837/2014 e recentemente ripreso dalle nn. 7738/2018 e 9417/2018, ha ribadito il principio in base al quale il “tempo tuta” deve essere retribuito esclusivamente quando è il datore di lavoro a stabilire luogo e tempo della vestizione.

Antitrust. Nuove Linee Guida alla compliance

Dall'AGCM le indicazioni per le imprese

In data 25 settembre 2018, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato le Linee Guida sulla compliance antitrust, volte a fornire alle imprese un orientamento circa: i) la definizione del contenuto del programma di compliance; ii) la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell’eventuale attenuante; e iii) i criteri che l’Autorità intende adottare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante.

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