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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Valutare le performance dei sistemi sanitari

Una sfida e una necessità a parere degli esperti della Commissione

In seguito all’adozione delle conclusioni del Consiglio europeo relative a sistemi sanitari moderni e sostenibili, nel 2014 il Gruppo di lavoro per la sanità pubblica del Consiglio stesso presentò alla Commissione e agli Stati membri la proposta, favorevolmente accolta, di costituire un panel di esperti per studiare le performance di sistemi nazionali europei e sostenere i rappresentanti politici nell’identificare strumenti, metodologie, procedure e priorità adatti allo scopo. L’Expert Group on Health Systems Performance Assessment (HSPA), allora costituito, opera, dunque, su mandato dei Paesi dell’UE per analizzare le problematiche ritenute più importanti e il suo lavoro culmina ogni anno nella presentazione di un rapporto monotematico. Dopo aver esaminato le sfide relative alla qualità delle cure, all’assistenza integrata ed a quella primaria, gli esperti hanno pubblicato lo scorso marzo 2019 un report sulle metodologie idonee a valutare le performance dei sistemi sanitari.

Nuova risorsa in Aiop

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Dal 15 aprile scorso, è entrato a far parte dell’organico della Sede nazionale il dott. Niccolò de Arcayne. Prenderà il posto della dott.ssa Alberta Sciachì, che dal 1° luglio lascerà il suo trentennale servizio associativo, nel corso del quale, con la sua straordinaria competenza e con il garbo che l’ha sempre contraddistinta, è stata la voce dell’Aiop in Europa, raggiungendo anche il prestigioso traguardo di Presidente UEHP (2000-2006).

La somministrazione fraudolenta nella legge 96/2018 e nelle Circolari INL nn. 3 e 5 del 2019

Cassazione sez. lavoro, sentenza n. 4951 del 20 febbraio 2019

In materia di somministrazione fraudolenta, la Suprema Corte Sez. Lavoro nella recentissima sentenza n. 4951 del 20 febbraio 2019,ha sancito il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 7 l. n. 31/2008, è da ritenere congrua la retribuzione corrisposta ad un dipendente, o socio lavoratore, di una cooperativa, ove il trattamento economico erogato non risulti inferiore a quanto previsto dai CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative di categoria.
Infatti, a parere della Suprema Corte, i contratti collettivi su base nazionale sono presumibilmente meglio capaci di realizzare gli interessi collettivi coerentemente con criterio di cui al cennato art. 36 Cost.

L’azione dell’UE in sanità: un valore aggiunto a parere del Parlamento europeo

Studio pubblicato a marzo 2019

Il servizio di ricerca del Parlamento europeo (ERPS) ha pubblicato a marzo 2019 uno studio dal titolo significativo: “The benefit of EU action in health policy”. La ricerca, richiesta dai Coordinatori del Comitato parlamentare sulla salute pubblica (ENVI), presenta una panoramica del valore aggiunto offerto alla politica sanitaria dall’azione dell’UE, in concomitanza, a nostro avviso non casuale, con le prossime elezioni degli europarlamentari.


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