La patient safety è un tema sempre più al centro dell’attenzione di autorità ed esperti nazionali e internazionali. L’Oms calcola che i danni riportati dai pazienti sono la quattordicesima causa di morte tra le malattie a livello globale, al pari della tubercolosi e della malaria, e che in alcuni Paesi europei il peso dei danni è paragonabile a quello di malattie croniche, come la sclerosi multipla e varie forme di cancro. Le statistiche dimostrano, peraltro, che le strategie per ridurre la percentuale degli eventi avversi comporterebbero, soltanto nell’Ue, la prevenzione di più di 750mila danni dovuti ad errori medici ogni anno, con la conseguente diminuzione di tre milioni e 200mila giornate di ospedalizzazione, di 260mila casi disabilità permanente e di 95mila morti all’anno.
Corte Costituzionale, Sentenza 23 aprile 2018 n. 86
Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs act, la Corte costituzionale riconosce la natura “risarcitoria” (e non retributiva) all'indennità dovuta al lavoratore che non venga immediatamente reintegrato nel posto di lavoro per ordine del giudice.
Ed invero la Corte affronta il caso di una lavoratrice che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il datore di lavoro le aveva richiesto la restituzione dell’indennità corrispostale per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data della sentenza che aveva riformato l’ordinanza di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole e di reintegrazione nel posto di lavoro, emessa a conclusione della fase sommaria.
Per quanto riguarda le Case di cura non convenzionate queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972. La prassi dell’amministrazione finanziaria, in tema di regime di esenzione, rileva, solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione, rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente non ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso, l'applicazione dell’aliquota ordinaria al 22%.